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Inapplicabile la particolare tenuità del fatto alla guida senza patente recidiva (Cass. pen. n. 15574 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente prevista dall’art. 116, comma 15, cod. strada, difettando il requisito della non abitualità del comportamento. La struttura del reato, caratterizzato da intrinseca reiterazione della condotta, è logicamente incompatibile con il riconoscimento dell’esimente. Il motivo di ricorso che deduce il vizio di motivazione sul punto è manifestamente infondato, mentre la richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata per la prima volta in sede di legittimità è improponibile.

Il Fatto

La Corte di appello di Messina ha confermato la decisione del Tribunale di Messina che aveva riconosciuto la ricorrente colpevole del reato di guida senza patente con recidiva nel biennio, di cui all’art. 116, commi 15 e 17, cod. strada, condannandola alla pena di giustizia. Avverso la sentenza di secondo grado, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e del beneficio della sospensione condizionale della pena.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente scrutinato il primo motivo di ricorso, relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., ritenendolo manifestamente infondato, nonché generico e privo di effettivo confronto con la decisione impugnata. Il ricorso non conteneva una critica puntuale alle argomentazioni poste a fondamento della sentenza, come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, ossia le Sezioni Unite n. 8825 del 2016.

Nel merito, la Corte ha ricordato il principio espresso dalle Sez. 4, n. 28657 del 2024, secondo cui l’esimente della particolare tenuità del fatto non trova applicazione alla contravvenzione di guida senza patente. La ragione risiede nell’incompatibilità logica tra la struttura del reato, che si caratterizza per l’intrinseca reiterazione della condotta, e il requisito della non abitualità del comportamento, prescritto dall’art. 131-bis, comma 4, cod. pen. come condizione per l’applicabilità della causa di non punibilità.

Il giudice di appello aveva correttamente evidenziato che la condotta di guida senza patente assume rilevanza penale, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio: tale elemento costitutivo del reato rende la fattispecie strutturalmente connotata dall’abitualità, escludendo in radice la possibilità di configurare la particolare tenuità del fatto. Il secondo motivo, concernente la sospensione condizionale della pena, è stato invece dichiarato improponibile, in quanto la questione era stata sollevata per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità, in violazione del disposto dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

All’esito, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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