Proroga del 41-bis: rileva la pericolosità attuale, non i fatti sopravvenuti (Cass. pen. Sez. VII n. 4655 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di proroga del regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l’accertamento dell’attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l’associazione criminale si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito che involge tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già poste a fondamento del regime. Non è pertanto necessario che sussistano fatti sopravvenuti per giustificare la proroga. Ai sensi dell’art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen., avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza possono essere denunciati dinanzi alla Corte di cassazione solo vizi di violazione di legge, restando estraneo al giudizio di legittimità il sindacato sulla motivazione.

Il Fatto

Il condannato, sottoposto a regime detentivo differenziato, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Trib. di sorveglianza di Roma aveva disposto la proroga del regime speciale. Il ricorrente deduce carenze motivazionali del provvedimento, lamentando che la proroga sarebbe stata giustificata senza l’indicazione di fatti sopravvenuti idonei a dimostrare la persistenza dei collegamenti con il gruppo criminale di riferimento.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto un profilo di ordine processuale. L’unico motivo di ricorso prospetta carenze motivazionali in termini generici e si sofferma solo su una parte della ratio decidendi, trascurando di considerare la posizione rivestita dal ricorrente nel gruppo mafioso e la pericolosità che aveva giustificato la proroga.

Sul piano del perimetro del sindacato di legittimità, la Corte richiama il disposto dell’art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen., secondo cui avverso il provvedimento impugnato possono essere denunciati dinanzi alla Cassazione solo vizi di violazione di legge. Il controllo del Tribunale di sorveglianza sul decreto di proroga, diversamente dal sindacato conducibile in sede di legittimità, non è limitato ai profili di violazione della legge, ma si estende alla motivazione e alla sussistenza dei requisiti della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361).

Nel merito, la Corte ricorda che l’accertamento dell’attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l’associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del regime (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912).

A fronte di un’adeguata motivazione sul ruolo assunto dal condannato nella cosca, sulla sussistenza di successivi elementi significativi del mantenimento dei legami e della possibilità di coltivarli, nonché sull’assenza di elementi positivi di dissociazione o di recupero dei valori di legalità, la Corte conclude che non è affatto necessario che sussistano fatti sopravvenuti per giustificare la proroga. Il provvedimento impugnato contiene congrue valutazioni, basate su specifici elementi, sul permanere della capacità di mantenere i collegamenti con l’associazione.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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