Retrodatazione termini cautelari solo se gli elementi erano desumibili prima (Cass. pen. Sez. IV n. 26667 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando nei confronti di un imputato sono emesse, in procedimenti diversi, più ordinanze cautelari per fatti non avvinti da connessione qualificata, la retrodatazione dei termini di custodia prevista dall’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. non opera se, all’epoca dell’emissione della prima ordinanza, gli elementi giustificativi della seconda non erano ancora desumibili dagli atti. La verifica sulla desumibilità costituisce tipica valutazione di fatto, che, se congruamente e non illogicamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità. La ratio della norma è neutralizzare la scelta del pubblico ministero che, già in condizione di elevare la contestazione, la posticipi per allungare i termini custodiali.

Il Fatto

Il ricorrente era destinatario di due ordinanze cautelari emesse in procedimenti distinti. La prima riguardava un tentato omicidio in relazione a una sparatoria; la seconda, più ampia, contestava l’associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e ulteriori reati, con l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.

La difesa ha chiesto al Tribunale del riesame di dichiarare l’inefficacia della seconda misura per retrodatazione dei termini ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen., sostenendo che gli elementi della seconda ordinanza fossero già desumibili dagli atti del primo procedimento. Il Tribunale ha respinto l’istanza; la difesa ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama il costante orientamento di legittimità. Se le ordinanze cautelari adottate in procedimenti diversi riguardano fatti tra i quali non sussiste connessione qualificata e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento dell’emissione della prima, i termini della seconda decorrono dal giorno di esecuzione o notificazione della prima, sempre che i procedimenti pendano davanti alla stessa autorità giudiziaria e la separazione sia frutto di una scelta del pubblico ministero (Sez. U n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato).

Il Collegio richiama anche Sez. U n. 21957 del 22/03/2005, PM in proc. Rahulia, secondo cui il principio di retrodatazione non si applica con riferimento a misure cautelari disposte in procedimenti diversi, e Sez. I n. 12700 del 27/09/2019, dep. 2020, Trapani, che ha escluso la retrodatazione quando solo un’informativa di polizia giudiziaria successiva alla prima ordinanza aveva consentito una lettura organica delle fonti probatorie.

Nel caso concreto, esclusa la connessione qualificata, la questione si riduce a verificare se i fatti della seconda ordinanza fossero desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio. La Corte osserva che il Tribunale non ha omesso l’esame dei documenti difensivi: il quadro indiziario della seconda misura non si esauriva nella comunicazione di notizia di reato del novembre 2022, ma si era arricchito con la successiva attività investigativa, completata dagli apporti ricostruttivi del reato associativo, protrattosi fino a maggio 2023.

Il giudizio sulla desumibilità è tipica valutazione di fatto, sottratta al giudizio di legittimità se congruamente motivata. Le conversazioni intercettate del gennaio 2023, dalle quali emergeva la continuativa operatività del sodalizio ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, non erano a disposizione dell’autorità giudiziaria all’epoca della prima misura. La stessa protrazione delle condotte associative fino a maggio 2023 esclude che il complesso indiziario fosse già desumibile al momento della prima ordinanza. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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