Prescrizione maturata prima dell’appello e obbligo di rilevarla d’ufficio (Cass. pen. Sez. V n. 11576 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello è tenuto a rilevare d’ufficio, ai sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione maturata prima della pronuncia della sentenza di secondo grado, anche quando la relativa eccezione non sia stata proposta nei termini. La verifica della causa estintiva presuppone il computo del termine massimo ex artt. 157 e 161 cod. pen. e la detrazione dei periodi di sospensione maturati nei gradi di merito. Quando non emerga alcuna delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente agli effetti penali, mentre il ricorso è rigettato agli effetti civili per l’applicazione dell’art. 578, comma 1, cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Catania, con sentenza del 03/05/2024, aveva confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto due imputati responsabili del delitto di violenza privata aggravata perché commessa da più persone riunite. Secondo l’accusa, gli imputati avevano costretto un venditore ambulante di prodotti ortofrutticoli, loro concorrente, a spostare la propria attività in un’altra via della città, trainando con un autocarro il veicolo sul quale la persona offesa si trovava a bordo e occupandone poi il posto di vendita.
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, fondata sulla sola deposizione della persona offesa costituitasi parte civile; violazione dell’art. 62-bis cod. pen. per il diniego delle circostanze attenuanti generiche; estinzione del reato per prescrizione già al momento della sentenza di secondo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta separatamente i tre motivi. Il primo è dichiarato inammissibile, perché diretto a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita nel giudizio di legittimità. Il secondo resta assorbito dall’esito del terzo.
Il terzo motivo è ritenuto fondato. La Corte ricostruisce il computo del termine prescrizionale: il reato risulta commesso in data 15 febbraio 2015 e il termine massimo, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., è pari ad anni sette e mesi sei. Nel corso dei precedenti gradi di giudizio il termine è rimasto sospeso per complessivi 281 giorni.
Su questa base il Collegio accerta che il reato si è estinto per prescrizione già in data 29 maggio 2023, quindi prima della pronuncia della sentenza di appello. Ne deriva la violazione dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., che imponeva al giudice di secondo grado di rilevare d’ufficio la causa estintiva, indipendentemente da ogni sollecitazione di parte.
Non risultando evidente la sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente agli effetti penali. Il ricorso è invece rigettato agli effetti civili, trovando applicazione l’art. 578, comma 1, cod. proc. pen., che conserva l’efficacia delle statuizioni civili quando il reato si estingue per causa diversa dall’amnistia o dalla remissione di querela.
Il principio che emerge è di ordine processuale e sostanziale insieme: la prescrizione maturata pendente appello non può essere ignorata dal giudice di merito, e la sua omissione è rilevabile in cassazione con annullamento parziale, senza travolgimento del capo civile.
Nota della Redazione
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