Furto in esercizio commerciale: tentativo solo se vigilanza costante (Cass. pen. Sez. V n. 4738 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di furto commesso all’interno di un esercizio commerciale, la consumazione del delitto è esclusa quando la vigilanza sulla refurtiva sia attuale e immanente e l’intervento difensivo avvenga “in continenti”, impedendo all’agente di conseguire, anche solo momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità del bene. L’impossessamento richiede infatti la piena signoria del bene sottratto, non ancora uscito dalla sfera di controllo del soggetto passivo. Il monitoraggio esercitato tramite apparati di rilevazione automatica, l’osservazione diretta della persona offesa o dei dipendenti, o la presenza delle forze dell’ordine, circoscrivono la condotta nell’ambito del tentativo. Non basta però un controllo parziale o successivo: se l’azione non si è svolta sotto vigilanza costante, il reato è consumato.

Il Fatto

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 16 novembre 2023, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Grosseto il 21 settembre 2017 nei confronti dell’imputato per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., per essersi impossessato di un portafoglio maschile esposto all’interno di un esercizio commerciale.

Avverso la decisione di secondo grado l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 624 cod. pen. Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe erroneamente qualificato la condotta come furto consumato, mentre il comportamento sarebbe riconducibile a un’ipotesi di furto tentato: il ricorrente sarebbe stato sottoposto alla sorveglianza del personale addetto senza conseguire in alcun momento la disponibilità del bene.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Il motivo non si confrontava con i contenuti della sentenza impugnata né con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro richiamata dallo stesso ricorrente.

Il Collegio ha ricordato il principio consolidato secondo cui, in caso di furto in supermercato, il monitoraggio dell’azione furtiva esercitato mediante apparati automatici di rilevazione, attraverso l’osservazione diretta della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza, oppure grazie alla presenza delle forze dell’ordine, unito all’intervento difensivo “in continenti”, impedisce la consumazione del delitto. L’agente, in tali ipotesi, non consegue neppure momentaneamente la disponibilità della refurtiva, che non è ancora uscita dalla sfera di vigilanza e controllo del soggetto passivo.

La Corte ha ribadito che l’impossessamento postula il conseguimento della signoria del bene, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva. Quando invece la vigilanza della persona offesa è attuale e immanente e l’intervento difensivo è esercitato sul bene materialmente appreso ma non ancora uscito dalla sfera di controllo, l’incompiutezza dell’impossessamento osta alla consumazione del reato e circoscrive la condotta nell’ambito del tentativo.

Nel caso concreto, la Corte ha rilevato che i giudici di merito, in una ipotesi di doppia conforme, avevano accertato che gli addetti all’esercizio commerciale avevano notato tre persone aggirarsi nei pressi dell’espositore dei portafogli e, dopo alcuni minuti, dirigersi verso l’uscita. Mentre l’imputato stava per uscire, era scattato l’allarme antitaccheggio, costringendolo a rientrare nel negozio e a estrarre dalla tasca il portafoglio oggetto del furto. Da tale ricostruzione non è emerso che l’azione delittuosa si sia svolta sotto il controllo costante del personale addetto alla vigilanza: circostanza decisiva ai fini della configurabilità del delitto tentato. La condotta, pertanto, integra il furto consumato.

All’inammissibilità del ricorso sono conseguiti la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., il versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *