Il sequestro di oro indicato nel decreto non necessita convalida (Cass. pen. Sez. 2 n. 5197 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari, decidendo sull’opposizione proposta ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di restituzione di cose sequestrate. Il decreto di convalida del sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria non è necessario quando il decreto di perquisizione e sequestro del pubblico ministero ne individua con sufficiente determinatezza l’oggetto specifico. L’indicazione di «oggetti in oro» eventualmente contenuti in una cassetta di sicurezza intestata alla persona sottoposta a indagini soddisfa tale requisito, escludendo che la polizia giudiziaria delegata abbia esercitato una scelta discrezionale nella qualificazione dei beni come corpo del reato o cose pertinenti. Le questioni attinenti al collegamento probatorio tra i beni e l’ipotesi di reato e all’eventuale esuberanza del vincolo devono essere fatte valere in sede di riesame del decreto di sequestro, non in sede di opposizione alla restituzione.
Il Fatto
In esecuzione di un decreto di perquisizione e sequestro emesso dal pubblico ministero, la polizia giudiziaria aveva sequestrato oggetti in oro rinvenuti nella cassetta di sicurezza intestata alla ricorrente. Con successivo decreto, il pubblico ministero aveva respinto la richiesta di restituzione dei beni, e l’interessata aveva proposto opposizione ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen. innanzi al giudice per le indagini preliminari.
Il G.i.p. rigettava l’opposizione ritenendo che il decreto di perquisizione e sequestro avesse sufficientemente indicato le cose da sottoporre al vincolo. Avverso tale ordinanza, la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 355, comma 2, cod. proc. pen. per la mancata convalida del sequestro da parte del pubblico ministero.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente richiamato il proprio costante orientamento secondo cui, dal combinato disposto degli artt. 247, 253 e 355 cod. proc. pen., il decreto di convalida del pubblico ministero non è necessario quando il decreto di perquisizione che ha disposto il sequestro ne individui con sufficiente determinatezza l’oggetto specifico.
La ragione di tale regola risiede nell’esigenza di circoscrivere l’attività della polizia giudiziaria ad un ruolo meramente esecutivo, sottraendole ogni scelta discrezionale nell’individuazione del presupposto del sequestro. L’indeterminatezza dell’indicazione dei beni, viceversa, rimettendo alla polizia giudiziaria la qualificazione delle cose come corpo del reato o a esso pertinenti, impone la convalida nei termini previsti dall’art. 355, comma 2, cod. proc. pen., pena l’inefficacia del vincolo e l’obbligo di restituzione.
Nel caso di specie, la Corte ha escluso tale indeterminatezza: il decreto del pubblico ministero conteneva lo specifico riferimento agli «oggetti in oro» eventualmente contenuti nella cassetta di sicurezza intestata alla ricorrente, sicché il sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria delegata non necessitava di convalida.
Le doglianze circa l’assenza di collegamento probatorio tra i beni e il reato emerso dalla querela sono state ritenute collocarsi su un diverso piano, potendo essere fatte valere unicamente in sede di riesame del decreto di sequestro, ove è possibile contestare la sussumibilità del fatto nell’ipotesi di reato, il rapporto di pertinenzialità dei beni e l’eventuale esuberanza del vincolo.
La Corte ha infine dichiarato generica la doglianza relativa alla contraddittorietà con la decisione assunta su un analogo sequestro, non avendo la ricorrente spiegato le ragioni di comparabilità tra i due provvedimenti sul piano della determinatezza. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 247 c.p.p. – Casi e forme delle perquisizioni
- Art. 253 c.p.p. – Oggetto e formalità del sequestro
- Art. 263 c.p.p. – Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate
- Art. 355 c.p.p. – Convalida del sequestro e suo riesame