Bancarotta riparata esclusa se la reintegrazione patrimoniale non è integrale e liberatoria (Cass. pen. Sez. V n. 7818 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo concreto: il pericolo deve sussistere al momento dell’atto antidoveroso e permanere fino all’apertura della procedura fallimentare. Ove la capacità pregiudizievole sia stata integralmente eliminata prima del fallimento per effetto di un’attività di segno inverso, capace di reintegrare totalmente il patrimonio, il reato non sussiste. Integra la bancarotta riparata solo la piena e integrale reintegrazione patrimoniale anteriore alla dichiarazione di fallimento, non la mera restituzione del singolo bene. Grava sull’amministratore, in posizione di garanzia, l’onere di provare l’esatta corrispondenza tra atti distrattivi e versamenti reintegratori. Non realizzano la reintegrazione operazioni di cessione del credito e di accollo prive di effetto liberatorio.
Il Fatto
Il ricorrente, amministratore di fatto di una società dichiarata fallita, era stato condannato in primo grado per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, con la contestata aggravante della legge fallimentare. La Corte di appello, in parziale riforma, lo aveva assolto dal delitto documentale per difetto di dolo specifico e aveva confermato la condanna per la distrazione, rideterminando la pena, esclusa l’aggravante e la recidiva, con sospensione condizionale.
Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo il travisamento della prova e la violazione della legge fallimentare: sosteneva che le somme e i beni distratti fossero rientrati prima del fallimento mediante operazioni compensative, con conseguente configurabilità della bancarotta riparata.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto la natura del reato. Il delitto di bancarotta per distrazione è reato di pericolo concreto e non richiede, per la sua configurabilità, un effettivo pregiudizio ai creditori. Il pericolo, oltre a sussistere al momento dell’atto antidoveroso, deve permanere fino all’epoca anteriore all’apertura della procedura fallimentare.
Da ciò deriva il perimetro della bancarotta riparata: essa ricorre quando la condotta distrattiva è annullata da un’attività di segno contrario che, pur senza concretizzarsi nella restituzione del singolo bene, realizzi una piena e integrale reintegrazione del patrimonio prima della dichiarazione di fallimento, eliminando il pregiudizio o anche solo la potenzialità del danno. La Corte richiama il proprio consolidato orientamento e ribadisce che l’onere probatorio dell’esatta corrispondenza tra distrazioni e versamenti grava sull’amministratore, titolare di una posizione di garanzia sul patrimonio sociale.
Nel caso concreto la fattispecie non è integrata. La sentenza di appello non dimostra alcuna reintegrazione della somma acquisita direttamente dal ricorrente, né sul punto il ricorso argomenta. Quanto alle operazioni asseritamente compensative, la Corte rileva che la condotta distrattiva ha determinato la fuoriuscita di denaro liquido in un periodo di dissesto, e che non è stato chiarito l’effetto giuridico della cessione del credito e degli accolli.
La giurisprudenza di legittimità, ricorda la Corte, ha affermato che l’accollo cumulativo, non producendo effetto liberatorio del debitore, non esclude la bancarotta per distrazione quando costituisca corrispettivo di una cessione di beni: la società, a fronte del distacco di una componente attiva, non risulta definitivamente sollevata dalle passività. La natura non liberatoria della cessione emerge dalla stessa sentenza di appello, ove si afferma che la banca cessionaria sarebbe rimasta creditrice verso la fallita e questa verso la cedente. Analogamente, gli accolli di debiti verso fornitori e dipendenti, in mancanza di prova dell’effetto liberatorio, hanno determinato il mero passaggio di posizioni debitorie tra soggetti economici, senza garanzie di pagamento.
Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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