Giudizio immediato notificato al solo imputato e termine per rito abbreviato (Cass. pen. Sez. II n. 4772 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notifica del decreto di giudizio immediato non è normativamente prevista nei confronti del difensore, essendo l’adempimento imposto con riferimento al solo imputato, al fine di consentirgli la conoscenza dell’imputazione e la facoltà di richiedere i riti alternativi; al difensore è contemplata unicamente la notifica dell’avviso della data fissata per il giudizio. Ne consegue che il termine per proporre la richiesta di definizione mediante rito alternativo decorre dalla notifica all’imputato del decreto di giudizio immediato. La notifica di un provvedimento giurisdizionale per il quale è previsto l’avviso al difensore deve essere effettuata al difensore che rivestiva tale qualità all’atto di emissione del provvedimento, e non all’avvocato che abbia acquisito successivamente tale veste, poiché con l’emissione si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria.
Il Fatto
Il ricorrente, detenuto, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano per il reato di cui agli artt. 110, 56, 61 n. 11 bis, 628 co. 2 e 3 n. 1 cod. pen.
Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente eccepisce la nullità delle sentenze di merito per violazione dell’art. 178, co. 1, lett. c) cod. proc. pen. La difesa deduce che il decreto di giudizio immediato avrebbe dovuto essere notificato al difensore di fiducia nominato al momento della notifica dell’informazione di garanzia e che, comunque, gli atti notificati nel medesimo giorno erano di difficile comprensione per un imputato alloglotta, con conseguente inesigibilità del rispetto dell’onere di informare tempestivamente il difensore dell’imminente scadenza del termine per la richiesta di giudizio abbreviato.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il motivo manifestamente infondato, richiamando gli esiti dell’accesso agli atti, consentito e anzi necessario in presenza di questioni processuali. Da esso risulta che, alla data di emissione dell’informativa e del decreto di giudizio immediato, l’imputato non aveva nominato alcun difensore di fiducia ed era assistito da un difensore di ufficio.
Il decreto di giudizio immediato è stato notificato a mani dell’imputato detenuto, con conseguente decorrenza del termine di quindici giorni previsto dall’art. 458 cod. proc. pen., ed è stato notificato al difensore di ufficio in data anteriore. Solo successivamente l’imputato ha nominato il difensore di fiducia, che all’udienza dibattimentale ha chiesto la restituzione nel termine per accedere al rito abbreviato. Il Tribunale ha rigettato l’istanza, rilevando il decorso del termine e la mancanza dei presupposti per la restituzione in termini.
La Corte ribadisce che la notifica al difensore del decreto di giudizio immediato non è prevista dalla legge, essendo l’adempimento richiesto con riferimento al solo imputato; per il difensore è contemplata unicamente la notifica dell’avviso della data fissata per il giudizio. Richiama in proposito Sez. 3, n. 24257 del 27/05/2010 e Sez. 6, n. 24321 del 22/03/2023. Il termine per la richiesta di rito alternativo decorre dunque dalla notifica all’imputato del decreto, donde la tardività della richiesta avanzata dal difensore di fiducia solo all’udienza.
Il Collegio afferma inoltre che il difensore di fiducia non aveva diritto neppure alla notifica dell’avviso della data fissata per il giudizio, essendo stato nominato in data successiva all’emissione del decreto e alla sua notifica all’imputato e al precedente difensore di ufficio. Viene dato seguito al principio secondo cui la notifica di un provvedimento giurisdizionale per il quale è previsto l’avviso al difensore deve essere effettuata a chi rivestiva tale qualità all’atto di emissione, poiché con l’emissione si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria, con richiamo a Sez. U. n. 24630 del 26/03/2015 e, negli stessi termini, a Sez. 5, n. 40750 del 02/10/2024.
La doglianza sulla difficile comprensibilità degli atti è destituita di fondamento: l’accesso agli atti dimostra che l’avviso di garanzia e il decreto di giudizio immediato sono stati notificati con allegata traduzione in lingua araba, risultando pertanto pienamente comprensibili. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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