Ricorso sovrapponibile ai motivi d’appello e motivazione immune da illogicità (Cass. pen. Sez. II n. 4773 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce pedissequamente i motivi già proposti con l’appello, motivatamente respinti in secondo grado, senza un effettivo confronto critico con la motivazione del giudice di merito. La valutazione del contenuto delle captazioni costituisce questione di fatto, sindacabile solo in presenza di travisamento della prova, il quale deve essere dedotto in modo specifico e con allegazione della sua decisività. Risponde di ricettazione l’imputato che, trovato nella disponibilità della refurtiva e in assenza di elementi probatori univoci del suo coinvolgimento nel furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine di tale disponibilità. La particolare tenuità di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen. va desunta da una valutazione complessiva del fatto, comprendente modalità dell’azione, personalità dell’imputato e valore economico della res, integrabile con i parametri dell’art. 133 cod. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, ha rideterminato la pena nei confronti di uno dei ricorrenti, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 585 cod. pen., e ha condannato l’altra ricorrente per il delitto di ricettazione contestato al capo 9) della rubrica. Avverso tale pronuncia entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione per mezzo dei rispettivi difensori.

La prima ricorrente ha censurato la qualificazione del fatto come ricettazione anziché furto, la mancata declaratoria per difetto di querela, l’omessa motivazione sul reato presupposto e sull’elemento soggettivo, nonché il mancato riconoscimento della tenuità e dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. Il secondo ricorrente ha invece contestato la valutazione di attendibilità della persona offesa, la sussistenza del delitto di usura e il dedotto travisamento della prova in ordine a una testimonianza.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili per genericità e aspecificità dei motivi, oltre che per la loro manifesta infondatezza. Il Collegio ha rilevato che le censure non si confrontano con la motivazione della Corte territoriale, ma si limitano a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità.

Quanto al primo ricorso, i motivi sono stati trattati congiuntamente perché incentrati sulla ritenuta sussistenza della ricettazione e sulla sua caratterizzazione circostanziale. La Corte ha ritenuto immune da illogicità la ricostruzione del giudice di appello, che ha valorizzato la detenzione di un grande numero di beni nuovi e con cartellino identificativo, la cui provenienza non è stata giustificata, e l’irrilevanza dell’accertamento del reato presupposto, in applicazione del principio di Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla.

La Corte ha ribadito che la valutazione del contenuto delle captazioni è questione di fatto, rimessa al giudice di merito e sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità, salvo il travisamento della prova, richiamando Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar. Ha inoltre confermato il principio secondo cui risponde di ricettazione chi, trovato nella disponibilità della refurtiva senza elementi univoci di coinvolgimento nel furto, non ne giustifichi l’origine (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017). La particolare tenuità è stata esclusa con valutazione complessiva del fatto, in linea con Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Pg/Gavitone e Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza.

Quanto al secondo ricorso, la Corte ha rilevato la piena sovrapponibilità dei motivi a quelli di appello, ribadendo l’inammissibilità del ricorso fondato sugli stessi motivi motivatamente respinti in secondo grado (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo). Il dedotto travisamento della prova è stato ritenuto aspecifico e privo di allegazione sulla decisività. I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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