Appropriazione indebita del delegato che dispone ultra vires delle somme sul conto (Cass. pen. Sez. II n. 4784 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. È pertanto inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza. Risponde del reato di appropriazione indebita, e non di furto aggravato, il soggetto legittimato, in forza di procura generale o speciale, ad operare sul conto corrente altrui che, travalicando i limiti della procura, disponga ultra vires delle somme depositate.
Il Fatto
Con sentenza resa il 13 giugno 2024 il Tribunale di Ragusa applicava all’imputata, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena, su concorde richiesta delle parti, di un anno e dieci mesi di reclusione ed euro 1.400,00 di multa, in relazione al reato di appropriazione indebita continuata. La condotta contestata consisteva essersi la stessa appropriata di prestazioni pensionistiche accreditate post mortem su un deposito a risparmio, del quale aveva la disponibilità in forza di apposita delega.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputata, per il tramite del difensore, articolando un unico motivo con il quale deduceva violazione o erronea applicazione della legge penale. Assumeva in particolare che il giudice del merito aveva errato nel qualificare la condotta ai sensi dell’art. 646 cod. pen., anche in considerazione del fatto che il denaro depositato non era di proprietà dell’ente erogante il trattamento pensionistico, bensì della banca depositaria.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, muovendo da una premessa di ordine processuale. Nel procedimento di patteggiamento il sindacato in Cassazione sulla qualificazione giuridica è perimetrato dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: è deducibile solo l’errore manifesto.
Il Collegio richiama il consolidato orientamento di legittimità, che ancora la configurabilità dell’errore manifesto alla condizione che la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. Richiama in termini Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022 e, nello stesso senso, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021.
Su questa base la Corte esclude che il motivo possa superare il filtro dell’ammissibilità: l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza è inammissibile.
Nel merito la qualificazione operata dal giudice del merito non è palesemente eccentrica rispetto all’imputazione, ma è corretta. Il Collegio richiama la costante opinione della Suprema Corte secondo cui risponde del reato di appropriazione indebita, e non di furto aggravato, il soggetto legittimato, in forza di procura generale o speciale, ad operare sul conto corrente altrui che, travalicando i limiti della procura, disponga ultra vires delle somme depositate, ancorché non soggette a vincoli di destinazione o derivanti dall’espletamento di un mandato, citando Sez. 4, n. 23129 del 12/05/2022.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, e non ravvisandosi ragione di ritenere il ricorso presentato senza colpa, è altresì disposto il versamento della somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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