L’esercizio abusivo della professione è reato unico anche in caso di reiterazione (Cass. pen. Sez. 6 n. 131 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’abitualità è elemento costitutivo del delitto di esercizio abusivo della professione di cui all’art. 348 cod. pen., con la conseguenza che la reiterazione di atti tipici della professione, compiuta in pendenza di un provvedimento interdittivo, integra un unico reato e non una pluralità di delitti in continuazione. La spendita del titolo professionale, creando l’oggettiva apparenza di una regolare abilitazione, costituisce condotta tipica, a prescindere dalla natura dell’attività concretamente svolta, purché essa sia giuridicamente riconducibile all’esercizio della professione forense. Ne deriva l’illegittimità dell’aumento di pena per la continuazione applicato dal giudice di merito in relazione ai singoli episodi, che devono essere ricondotti all’unicità del reato abituale.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna confermava la condanna dell’imputata per il reato di esercizio abusivo della professione di avvocato, per avere svolto attività difensive in tre diverse occasioni nonostante fosse stata interdetta dall’esercizio della professione. In particolare, le venivano contestate la correzione di un atto di negoziazione assistita, l’invio di una messa in mora alla controparte del proprio assistito e l’accettazione della nomina di difensore per un soggetto arrestato.
Avverso tale sentenza l’imputata proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’intervenuta prescrizione del reato, l’insussistenza della condotta tipica per due degli episodi contestati e l’illegittimità dell’aumento di pena per la continuazione, sostenendo che la reiterazione degli atti desse luogo a un unico reato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione di prescrizione, ritenendola manifestamente infondata. Ha osservato che, a prescindere dall’applicabilità della disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il termine massimo di prescrizione non era ancora maturato alla data della decisione, dovendosi considerare anche l’atto interruttivo costituito dalla sentenza di primo grado. Tale conclusione ha reso irrilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa con memoria, in quanto priva del requisito della rilevanza.
Quanto alla qualificazione giuridica delle condotte, la Corte ha ritenuto che le attività svolte dall’imputata fossero tipiche della professione forense. Ha evidenziato come, in ciascuna di esse, la ricorrente avesse specificamente speso il titolo di avvocato, creando l’oggettiva apparenza di essere regolarmente abilitata all’esercizio della professione. Tale circostanza, unita alla varietà e alla continuità delle attività accertate, ha reso incontestabile il carattere professionale e abituale della condotta, conformemente alla giurisprudenza di legittimità che qualifica l’abitualità come elemento costitutivo del reato.
La Corte ha, infine, accolto il motivo relativo al trattamento sanzionatorio. Ha precisato che, poiché l’abitualità connota l’art. 348 cod. pen., la reiterazione degli atti tipici integra un reato unico, con la conseguenza che il giudice di merito aveva erroneamente applicato gli aumenti per la continuazione, trattando i singoli episodi come autonomi delitti. La sentenza impugnata è stata pertanto annullata senza rinvio limitatamente all’aumento di pena, con rideterminazione della sanzione in misura inferiore.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto, con conseguente condanna dell’imputata alla rifusione delle spese processuali in favore della costituita parte civile.
Nota della Redazione
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