Videoriprese di P.G. non acquisite: prova atipica inutilizzabile (Cass. pen. Sez. IV n. 21495 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le videoriprese eseguite dalla polizia giudiziaria nel corso del procedimento penale, con funzione rappresentativa dei soggetti ritratti, costituiscono prova atipica soggetta alla disciplina dell’art. 189 cod. proc. pen. e, trattandosi di documentazione di attività investigativa non ripetibile, devono essere inserite nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell’art. 431, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.. Il giudice non può fondare l’affermazione di responsabilità sul loro contenuto rappresentativo se i relativi supporti non sono stati ritualmente acquisiti e non sono stati sottoposti al contraddittorio delle parti. La mancata acquisizione non può essere colmata dalla testimonianza degli investigatori quando la decisione continui a utilizzare le immagini come prova principale, senza alcuna prova di resistenza sugli altri elementi.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma della decisione del Tribunale di Palmi, aveva assolto gli imputati da alcune contestazioni associative e in materia di stupefacenti, rideterminando la pena per le residue ipotesi di traffico di sostanze stupefacenti e, per uno di essi, anche per il concorso in procurata sottrazione a ordine di esecuzione di pena detentiva.
Nel giudizio di appello le difese avevano eccepito l’inutilizzabilità delle videoriprese eseguite dagli inquirenti all’interno di una cava, dove si assumevano consumate le transazioni illecite, perché i relativi supporti informatici non erano mai confluiti nel fascicolo del dibattimento di primo grado. La Corte distrettuale, preso atto del mancato rinvenimento dei supporti, aveva respinto l’eccezione e confermato le condanne richiamando, in più passaggi motivazionali, il contenuto delle immagini. I tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione dolendosi, tra l’altro, della utilizzabilità di quel materiale probatorio.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dalla qualificazione della prova. Le videoregistrazioni effettuate in luoghi pubblici al di fuori del procedimento penale rientrano tra i documenti ex art. 234 cod. proc. pen.; quelle eseguite dalla polizia giudiziaria, anche di iniziativa, nel corso delle indagini, appartengono invece alla categoria delle prove atipiche, disciplinate dall’art. 189 cod. proc. pen.. Poiché documentano attività investigativa non ripetibile, possono essere allegate al verbale e inserite nel fascicolo per il dibattimento.
Il collegio richiama la giurisprudenza di legittimità sul punto, tra cui Sezioni Unite n. 26795 del 2006, Sez. IV n. 10697 del 2012 e Sez. III n. 43609 del 2021, che collocano le riprese di P.G. nell’area della prova atipica liberamente apprezzabile solo dopo la rituale acquisizione.
Nel caso concreto, dal verbale dell’udienza dinanzi alla Corte distrettuale emerge che i supporti non erano presenti nel fascicolo dibattimentale fin dal primo grado, non risultavano depositati nemmeno presso il Tribunale e non erano stati specificamente indicati nell’indice degli atti non ripetibili formato ex art. 431, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.. La Corte di appello ne aveva comunque valorizzato il contenuto rappresentativo, ritenendolo surrogato dalla testimonianza degli investigatori.
Secondo la Corte, tale ragionamento è viziato. La giurisprudenza che ammette la testimonianza degli operatori di polizia sul contenuto delle riprese riguarda i filmati acquisibili come documenti, non le prove atipiche che avrebbero dovuto passare per il contraddittorio ex art. 189 cod. proc. pen.. Il giudice di appello, dopo aver riconosciuto l’assenza dei supporti, ha continuato a richiamare le immagini come prova principale della presenza e del ruolo degli imputati, senza compiere alcuna prova di resistenza sul materiale captativo e senza indicare un riconoscimento fonico o un’osservazione diretta o mediata degli investigatori.
La sentenza impugnata incorre così in un vizio di motivazione contraddittoria e di violazione di legge, per avere utilizzato una prova atipica non assunta nel contraddittorio. Il ricorso è pertanto accolto su questa doglianza processuale comune, con annullamento e rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria, che dovrà procedere a nuovo esame della responsabilità con motivazione che prescinda dalle videoriprese non acquisite, eventualmente rinnovando la prova ex art. 603 cod. proc. pen., e sanare gli ulteriori vizi rilevati.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 189 c.p.p. – Prove non disciplinate dalla legge
- Art. 234 c.p.p. – Prova documentale
- Art. 431 c.p.p. – Fascicolo per il dibattimento
- Art. 603 c.p.p. – Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale