Doppia conforme e annullamento parziale: resta la custodia cautelare speciale (Cass. pen. Sez. IV n. 28491 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di termini di durata della custodia cautelare, l’annullamento con rinvio limitato alla sola qualifica apicale dell’imputato in seno al sodalizio non travolge l’accertamento, ormai conforme nei due gradi di merito, della sussistenza dell’associazione e della partecipazione ad essa dell’imputato. In tale ipotesi non si applicano i termini di fase, ma il termine massimo di cui agli artt. 303, commi 1, lett. d), ultima parte, e 4, e 304, comma 6, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura al maturare del limite previsto. La deroga al favor libertatis si fonda sulla formazione progressiva del giudicato e non presuppone la determinazione di una pena eseguibile, restando il tema del giudicato esecutivo estraneo alla ratio della norma.

Il Fatto

Il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del riesame, ha respinto l’appello proposto nell’interesse dell’imputato avverso il provvedimento con cui la Corte di appello, il 23 ottobre 2025, aveva rigettato la richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini di fase. La regressione del procedimento era seguita all’annullamento con rinvio della sentenza di condanna, disposto in sede di legittimità limitatamente al ruolo di promotore e organizzatore del sodalizio contestato ex art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/1990.

Il Tribunale ha ritenuto applicabile l’art. 303, comma 4, cod. proc. pen., sul presupposto che la doppia conforme di condanna sussistesse anche in presenza di annullamento parziale, essendo rimasti fermi l’esistenza dell’associazione e la partecipazione ad essa dell’imputato. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 303, comma 1, lett. c) e d), e comma 4, e 304, comma 6, cod. proc. pen., oltre a censure di incostituzionalità e convenzionalità.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ratio del combinato disposto dei commi 1, lett. d), e 4 dell’art. 303 cod. proc. pen.: il maggior sacrificio della libertà personale si giustifica in presenza di due conformi pronunce di condanna, perché risulta elevata la probabilità di pervenire a una definitiva affermazione di responsabilità (Sez. IV n. 17037 del 14.02.2008, Alviano; Sez. IV n. 13172 del 05.02.2008, De Lorenzis). Il punto di equilibrio tra esigenze di tutela sociale e tutela della libertà si sposta a favore delle prime quando il principio di non colpevolezza è attenuato da una duplice pronuncia di condanna.

Il Collegio richiama il principio della formazione progressiva del giudicato, che può realizzarsi anche quando il procedimento riguarda un solo reato attribuito a un solo soggetto, perché la sentenza definitiva può essere la risultante di più decisioni intervenute attraverso lo sviluppo dei mezzi di impugnazione (Sezioni Unite n. 1 del 19.01.2000, Tuzzolino). L’art. 624 cod. proc. pen. fa riferimento a qualsiasi statuizione dotata di autonomia giuridico-concettuale, comprese quelle che, nell’ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame.

Su questa base la Corte aderisce all’orientamento già espresso in un caso del tutto analogo: in tema di termini di durata della custodia cautelare, nel caso di regressione per annullamento limitato alla sola qualifica apicale, trova applicazione il solo termine dell’art. 303, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. IV n. 15088 del 11.03.2025, Corrao; Sez. V n. 4049 del 09.01.2019, Cippone). Nella specie l’accertamento sulla sussistenza del sodalizio e sulla partecipazione dell’imputato è rimasto fermo in termini di doppia conforme, mentre il rinvio investe il solo ruolo apicale.

La difesa sovrappone, secondo la Corte, i concetti di giudicato esecutivo, che presuppone la determinazione di una pena eseguibile, e giudicato progressivo. Il tema del giudicato esecutivo è estraneo alla ratio della norma: la condanna e il meccanismo che impedisce di rimetterne in discussione l’oggetto estraneo all’annullamento operano su un piano diverso dalla concreta possibilità di esecuzione della pena. Quanto alle censure di violazione della Costituzione e della CEDU, la Corte le dichiara inammissibili, non essendo previste tra i casi di ricorso ex art. 606 cod. proc. pen. e potendo al più fondare una questione di legittimità costituzionale. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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