Diritto del detenuto al lettore CD in regime differenziato (Cass. pen. Sez. I n. 4792 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis legge n. 354/1975, il diritto del detenuto di adoperare un lettore CD è già riconosciuto e non viene in discussione. Ciò che il giudice di sorveglianza può sindacare non sono le modalità di esercizio del diritto, bensì la sua negazione in quanto tale. Le modalità di esplicazione restano affidate alla discrezionalità dell’Amministrazione penitenziaria, in funzione delle esigenze di ordine e sicurezza, e non sono sindacabili in sede giudiziaria quando non siano manifestamente irragionevoli né sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto. Il giudice non può assumere una funzione direttamente gestionale e sostitutiva delle scelte organizzative, se non a fronte di un rifiuto del tutto irragionevole.

Il Fatto

Il Magistrato di sorveglianza di Sassari, in accoglimento del reclamo di un detenuto sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis legge n. 354/1975, aveva disposto che questi potesse adoperare il lettore CD nella propria camera senza limiti di orario e acquistare ulteriori supporti musicali tramite l’Amministrazione o l’impresa di mantenimento. Il D.A.P. propose reclamo, evidenziando la ridotta presenza del personale di custodia nelle ore notturne e i possibili utilizzi impropri dei supporti manipolati. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari respinse il reclamo, assimilando il lettore CD agli apparecchi televisivi e radiofonici, consentiti nelle ventiquattro ore, e negando riscontro alle esigenze di vigilanza.

La Casa circondariale di Sassari, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e il Ministro della Giustizia hanno proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione dell’art. 41-bis legge n. 354/1975 e dell’art. 14 della Circolare del D.A.P. del 02/10/2017.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla precisazione del perimetro della questione: non viene in rilievo il diritto del detenuto di adoperare un lettore CD, già accordato, bensì le modalità di esercizio di tale diritto, con riferimento all’uso in orario notturno. Il reclamo giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. presuppone una posizione giuridica attiva, non ulteriormente comprimibile, e una condotta dell’Amministrazione in illegittimo contrasto con essa.

Richiamando Sez. I n. 36865 del 08/06/2021 e Sez. I n. 43516 del 27/06/2023, la Corte ribadisce che dalla condizione detentiva possono derivare limitazioni anche significative alla sfera dei diritti soggettivi, quali conseguenza di misure organizzative volte a garantire ordine, sicurezza e trattamento rieducativo. Il nucleo intangibile del diritto non va confuso con le sue mere modalità di esercizio: solo la negazione del diritto in quanto tale integra lesione reclamabile, mentre le modalità restano affidate alle scelte discrezionali dell’Amministrazione, non sindacabili se non manifestamente irragionevoli o sostanzialmente inibenti.

Con riferimento specifico ai condannati in regime differenziato, la Corte ricorda l’orientamento secondo cui occorre sempre valutare se l’autorizzazione all’acquisto e alla detenzione dei supporti magnetici abbia un riflesso dannoso sull’organizzazione dell’istituto in termini di controllo e sicurezza (Sez. I n. 1306 del 17/11/2023, dep. 2024; Sez. I n. 49280 del 28/09/2022; Sez. I n. 43484 del 30/09/2021). Il richiamo a Sez. I n. 443 del 17/11/2022, dep. 2023 conferma la legittimità delle limitazioni che non incidano direttamente sul diritto, incentrandosi sulle sole modalità di esercizio.

Nel caso concreto, la questione riveste natura prettamente organizzativa e rientra nella sfera di attribuzione esclusiva dell’Amministrazione, che ha regolato le modalità di esercizio senza inibire il diritto. Il Tribunale di sorveglianza ha omesso di considerare adeguatamente l’impiego di risorse umane necessario per l’ascolto preventivo dei CD e non ha indicato gli aspetti specifici idonei a integrare una lesione del diritto. A fronte di una valutazione negativa motivata della Casa circondariale, non illogica né incongrua, il giudice non può operare una valutazione di tipo genuinamente sostitutivo.

La Corte conclude per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, in quanto adottata in materia eccedente i corretti confini della giurisdizione, e per l’annullamento della ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Sassari emessa su reclamo.

Nota della Redazione

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