Prescrizione e assoluzione nel merito: obbligo di valutare l’evidente innocenza (Cass. pen. Sez. III n. 4802 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile. La valutazione richiesta appartiene al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu oculi, e non a quello di apprezzamento, risultando incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o approfondimento. La declaratoria di prescrizione non esonera quindi il giudice dal doveroso esame della prospettazione difensiva di evidente innocenza, la cui omissione integra vizio di motivazione.
Il Fatto
Il Tribunale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per essere il reato ascritto estinto per prescrizione. All’imputato erano contestate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, per avere omesso la predisposizione del DVR e la designazione e informazione dei lavoratori circa le misure da adottare in caso di pericolo, nella qualità di datore di lavoro, in quanto socio al 50% di una società a responsabilità limitata il cui amministratore unico era altra persona.
La difesa aveva chiesto l’assoluzione per non avere commesso il fatto, sostenendo che la qualifica di datore di lavoro non potesse configurarsi in capo al socio, non annoverato nel catalogo soggettivo dell’art. 2, lett. b), d.lgs. n. 81 del 2008. Il Tribunale avrebbe perciò errato nel dichiarare la prescrizione in luogo del proscioglimento di merito. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dai principi espressi da Sez. Un. n. 17179 del 2002, che richiama i conformi arresti di Sez. Un. n. 1021 del 28/11/2001 e Sez. Un. n. 35490 del 28/05/2009. L’art. 129 cod. proc. pen. opera con carattere di pregiudizialità lungo l’intero iter processuale e assolve a una duplice funzione: favorire l’imputato innocente, imponendo la declaratoria immediata delle cause di non punibilità, e agevolare l’exitus del processo ove non sia concretamente realizzabile la pretesa punitiva.
A tali funzioni se ne affianca una terza: la disposizione rappresenta, sul piano processuale, la proiezione del principio di legalità sostanziale. L’interesse dell’imputato a un proscioglimento liberatorio resta tutelato dalla possibilità di rinunciare alla prescrizione e va bilanciato con l’obiettivo della sollecita definizione del processo, fondato sull’art. 111, secondo comma, Cost.
La Corte ribadisce il limite dell’evidente innocenza: in presenza di causa estintiva, il giudice può assolvere ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. solo se le circostanze escludenti emergono dagli atti in modo assolutamente non contestabile. La valutazione deve risolversi in una constatazione, incompatibile con approfondimenti probatori.
Nel caso concreto, la sentenza impugnata si è limitata a rilevare la maturazione della prescrizione, senza alcun riferimento, nemmeno implicito, alla richiesta di assoluzione e all’assenza di elementi percepibili ictu oculi. Il Tribunale ha omesso ogni valutazione in ordine all’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., sia al comma 1 sia al comma 2.
Il ricorso è pertanto fondato. La sentenza è annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona, in diversa persona fisica.
Nota della Redazione
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