Pene sostitutive in appello ammissibili: richiesta non richiede gradi precedenti (Cass. pen. Sez. V n. 27423 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il consenso alla sostituzione può essere espresso per la prima volta in appello, poiché nessuna disposizione lo vieta. Nel giudizio di appello regolato dall’art. 598-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen., come novellato dal d. lgs. 19 marzo 2024 n. 31, è erronea l’esclusione della richiesta avanzata con l’atto di appello per il solo fatto di non essere stata proposta in primo grado. Il diniego fondato su una prognosi desunta dai soli precedenti penali è assertivo e non risponde all’onere di specifica, puntuale e concreta motivazione imposto al giudice.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 4 luglio 2025, rideterminava in due anni e otto mesi di reclusione ed euro 1.200 di multa la pena irrogata all’imputato dal G.u.p. del Tribunale di Trani il 25 ottobre 2024 per furto aggravato e ricettazione, confermando nel resto la prima decisione.

Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione con due motivi. Il primo denunciava il vizio di motivazione sulla durata della pena detentiva, indicata nella motivazione in due anni e nel dispositivo in due anni e otto mesi. Il secondo censurava la mancata applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva, esclusa dalla Corte territoriale per la mancata richiesta in primo grado e per la negatività prognostica desunta dai precedenti penali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il primo motivo e lo ritiene infondato. La Corte territoriale ha inflitto la pena di due anni e otto mesi di reclusione, come si desume dal dispositivo allegato al verbale dell’udienza del 4 luglio 2025. Dal computo esposto nella motivazione emerge che la pena di quattro anni, determinata per l’aumento da continuazione, è stata ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato. L’indicazione finale di due anni di reclusione è dunque solo un refuso, non un vizio di motivazione.

Il secondo motivo è invece fondato. La Corte muove da un duplice rilievo. Sul piano processuale richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui «la richiesta di pene sostitutive di pene detentive brevi può essere avanzata, per la prima volta, anche in appello», Sez. 6, n. 8215 del 11/02/2025, Pesare, Rv. 287610 – 01. Su un piano più specifico osserva che il giudizio di appello avverso la sentenza del G.u.p. era regolato dall’art. 598-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dal d. lgs. n. 31/2024, che consente all’imputato, fino a quindici giorni prima dell’udienza, di esprimere il consenso alla sostituzione nei motivi nuovi e nelle memorie.

Da qui l’errore della Corte territoriale: aver negato la sostituzione per il solo fatto che la richiesta non era stata proposta in primo grado. La Corte di legittimità rileva inoltre che il gravame era sufficientemente specifico, poiché anche il terzo motivo — sull’esclusione della recidiva — aveva dedotto elementi valutabili rispetto alla concessione della pena sostitutiva.

Infine, il Collegio censura il riferimento alla «negatività prognostica desunta dai precedenti penali dell’istante» come del tutto assertivo. La giurisprudenza, richiamata nelle pronunce Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Held, Rv. 288658 – 01 e Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210 – 01, consente di respingere la richiesta in base ai soli precedenti penali a condizione che dalla loro valutazione emergano elementi indiscutibilmente negativi sul piano rieducativo e del rischio di recidiva. Nel caso concreto tale specifica motivazione manca. La sentenza è pertanto annullata limitatamente alle pene sostitutive, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Bari.

Nota della Redazione

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