Carta docente, inottemperanza del Ministero e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2186 del 13.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione abbia provveduto al pagamento, integra gli estremi dell’inottemperanza al titolo esecutivo formatosi davanti al giudice del lavoro. L’amministrazione che non contesti l’an e il quantum del credito e non fornisca deduzioni sullo stato della procedura non può opporre alcuna ragione di resistenza. Il giudice amministrativo assegna un nuovo termine per l’adempimento e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta, con onere delle spese a carico dell’amministrazione inadempiente.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero resistente a corrispondere al ricorrente il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all’art. 1, co. 121, legge n. 107/2015, a decorrere dall’anno scolastico 2018/19 e fino all’anno 2022/23.

La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’amministrazione, ma nessun pagamento era seguito nel termine dilatorio. Il ricorrente ha quindi agito davanti al TAR per l’ottemperanza, chiedendo l’erogazione della carta docente per euro 2.500,00 e, in caso di perdurante inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dal titolo della cui ottemperanza si tratta, passato in giudicato e ritualmente notificato. Rispetto a esso è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza alcun adempimento da parte dell’amministrazione.

La documentazione in atti e le dichiarazioni del ricorrente dimostrano che il Ministero non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. L’amministrazione, costituitasi con memoria di stile, non ha formulato deduzioni sul punto né ha indicato lo stato della procedura.

Da ciò il Tribunale trae la conseguenza che il credito non è contestato nell’an e nel quantum. Il ricorso è pertanto fondato e deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato.

Al Ministero resistente è assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. In caso di inutile decorso, è nominato sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, trattandosi di adempimento connesso ai suoi doveri istituzionali.

Il commissario, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, inviando poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati. Il compenso sarà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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