Ottemperanza alla condanna al beneficio della Carta del docente (TAR Sicilia n. 1036 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. è fondato quando consti il passaggio in giudicato del provvedimento del giudice ordinario e la sua rituale notificazione all’Amministrazione debitrice. La mera costituzione in giudizio dell’Amministrazione, che non deduca l’avvenuto pagamento né alleghi fatti estintivi o modificativi del credito, non integra prova dell’adempimento. Il giudice amministrativo assegna quindi alla parte pubblica un termine per l’esecuzione e nomina, per il caso di ulteriore inerzia, il commissario ad acta. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in via analogica, secondo i minimi tariffari previsti per le procedure esecutive mobiliari.

Il Fatto

Un’insegnante ha agito davanti al giudice del lavoro che, con sentenza n. 1340/2024, ha accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica del docente e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla stessa l’importo complessivo di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994. Il titolo è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato all’Amministrazione scolastica debitrice.

Poiché l’Amministrazione non ha dato esecuzione alla condanna, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo la condanna all’adempimento, la vittoria delle spese e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito in giudizio, senza dedurre l’avvenuto pagamento né altri fatti estintivi del credito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 114 cod. proc. amm., che disciplina l’ottemperanza ai provvedimenti del giudice ordinario passati in giudicato. La verifica si articola su due piani distinti: l’esistenza di un titolo esecutivo definitivo e la sua rituale comunicazione alla pubblica amministrazione.

Quanto al primo profilo, la sentenza del giudice del lavoro dispone una condanna pecuniaria dell’Amministrazione resistente ed è passata in giudicato. Sul secondo, il TAR accerta che sono state rispettate le formalità e i termini previsti dalla legge in punto di notificazione della pronuncia all’Amministrazione scolastica debitrice.

L’Amministrazione, costituendosi, non ha obiettato di avere già corrisposto la somma dovuta e non ha eccepito l’intervento di fatti modificativi o estintivi delle ragioni di credito. Tale difetto di allegazione è decisivo: il mero contraddittorio non dimostra l’adempimento, né paralizza l’ottemperanza.

Il TAR condanna pertanto l’Amministrazione a rilasciare la Carta del docente e ad accreditarvi l’importo indicato nella sentenza, con gli interessi legali o la rivalutazione determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente pronuncia.

Per il caso di ulteriore inerzia viene sin d’ora nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, tenuto a provvedere entro un ulteriore termine di sessanta giorni alla liquidazione e corresponsione delle somme. Il compenso eventualmente dovuto sarà determinato con separato decreto ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 550,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, avendo riguardo ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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