DASPO urbano, rigetto cautelare e fissazione dell’udienza di merito (TAR Lombardia n. 913 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di concessione delle misure cautelari avverso un provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane (D.A.C.U.R.) ai sensi dell’art. 10, comma 4, Allegato A1 – Capo IV del Regolamento di Polizia Urbana deve essere respinta quando il pregiudizio lamentato non assume i caratteri della gravità e dell’irreparabilità, anche in ragione della sopravvenuta autorizzazione questorile che consente al ricorrente di svolgere la propria attività lavorativa. La tutela cautelare atipica può essere comunque modulata ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., disponendo la sollecita fissazione dell’udienza di merito. In tale contesto, l’istanza istruttoria finalizzata all’acquisizione degli atti sottesi al provvedimento impugnato è funzionale alla definizione del giudizio nel merito e non integra un provvedimento satisfattivo della pretesa cautelare.

Il Fatto

La parte ricorrente impugnava il provvedimento D.A.C.U.R. emesso dal Questore della Provincia di Como, con il quale le era stato vietato l’accesso a una specifica area del territorio comunale per la durata di sei mesi, ai sensi delle norme del Regolamento di Polizia Urbana. Unitamente al provvedimento principale, venivano impugnati i verbali di notifica di altrettanti ordini di allontanamento, emessi dalla Questura e dalla Polizia Locale. Il ricorrente deduceva la lesione della propria libertà di circolazione e il pregiudizio all’attività lavorativa, chiedendo la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia, valutando la domanda cautelare, ha ritenuto che la stessa fosse sfornita del necessario periculum in mora. Il Collegio ha osservato che il pregiudizio prospettato dal ricorrente con riferimento all’attività lavorativa risultava superato dalla successiva autorizzazione del Questore dell’8 luglio 2026, che consentiva l’accesso e la sosta in prossimità del molo di pertinenza del datore di lavoro.

Quanto alle ulteriori limitazioni alla libertà di circolazione, il Tribunale ha escluso che le stesse potessero determinare un danno grave e irreparabile ai diritti fondamentali della parte ricorrente, considerato che il provvedimento impugnato prevedeva comunque la possibilità di richiedere specifiche autorizzazioni per sopravvenute esigenze di mobilità, salute e lavoro. Tali circostanze hanno pertanto indotto il Collegio a respingere la domanda di sospensiva.

Ciononostante, ritenendo che le esigenze cautelari rappresentate potessero essere meglio salvaguardate con una sollecita definizione del giudizio di merito, il TAR ha fatto applicazione dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., fissando l’udienza pubblica di trattazione del ricorso. In vista di tale udienza, il Tribunale ha disposto un incombente istruttorio, ordinando all’Amministrazione dell’Interno di depositare tutti gli atti istruttori sottesi al DASPO oggetto di gravame, entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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