Concessione demaniale per deposito rifiuti portuali e apertura al mercato del servizio (TAR Sicilia n. 1094 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, dopo l’entrata in vigore del regolamento UE n. 352/2017, costituisce servizio portuale e non più servizio di interesse generale, con conseguente applicazione della regola della liberalizzazione e dell’accesso al mercato. L’Autorità di Sistema Portuale può scegliere la forma di gestione del servizio, anche mediante mera iscrizione nel registro ex art. 68 cod. nav., ma non può sottrarsi all’obbligo di assicurare che il porto sia dotato degli impianti di raccolta previsti dall’art. 4 d.lgs. n. 197/2021. La scelta di aprire il servizio alla concorrenza impone di garantire a tutti gli operatori interessati, in modo non discriminatorio, gli spazi necessari per realizzare e mantenere tali impianti. Il diniego di concessione dell’area demaniale destinata dal piano dei rifiuti vigente al deposito temporaneo è illegittimo quando si fonda sulla sola perdita della qualifica di gestore unico.
Il Fatto
La società ricorrente ha svolto per anni il servizio di raccolta dei rifiuti solidi e liquidi prodotti dalle navi nel Porto di Milazzo. Per la fase di stoccaggio aveva ottenuto in concessione un’area demaniale di 145 mq, individuata dal piano dei rifiuti portuali del 2016, sulla quale ha realizzato un deposito temporaneo. Dopo la scadenza della concessione-contratto, la società ha continuato l’attività in forza dell’iscrizione nel registro ex art. 68 cod. nav. e ha chiesto il rinnovo quadriennale della concessione demaniale.
L’Autorità di Sistema Portuale ha respinto l’istanza con decreto n. 46 dell’11.7.2025, rilevando la perdita della qualità di gestore unico, il rischio di lesione della concorrenza, la mancanza di aree per impianti nel piano in corso di approvazione e l’esigenza di rimodulare gli spazi per la Caserma della Guardia di Finanza. È seguita l’ingiunzione di sgombero dell’area. La società ha impugnato gli atti davanti al TAR, che in fase cautelare li ha sospesi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo, distinguendo operazioni portuali e servizi portuali, soggetti ad autorizzazione ex art. 16 l. n. 84/1994, dai servizi di interesse generale, affidati dall’Autorità. Il d.m. 14 novembre 1994 aveva collocato la raccolta dei rifiuti dalle navi tra i servizi di interesse generale, ma tale decreto è stato abrogato nel 2017. Con il regolamento UE n. 352/2017 la raccolta dei rifiuti è stata attratta nel novero dei servizi portuali, con applicazione della regola di liberalizzazione, salva la possibilità di limitare il numero dei prestatori nei casi tassativi dell’art. 6.
Su questa base il Collegio ritiene infondato il primo pilastro del diniego. L’iscrizione nel registro ex art. 68 cod. nav. non ha effetto autorizzatorio, ma consente all’Amministrazione di verificare i requisiti e di vigilare sull’attività. La società ricorrente, al pari degli altri iscritti, ha quindi piena facoltà di chiedere in concessione le aree necessarie allo svolgimento del servizio, dovendo l’Autorità garantirne l’accesso in maniera non discriminatoria.
Il Collegio respinge la tesi dell’Amministrazione secondo cui l’apertura al mercato la esonererebbe dagli obblighi di pianificazione e messa a disposizione degli impianti. L’art. 4 d.lgs. n. 197/2021 impone che il porto sia dotato di adeguati impianti di raccolta. La discrezionalità riguarda il quantum, il quomodo e l’ubi, non l’an. Ove gli spazi disponibili siano insufficienti rispetto alle domande, la soluzione è la limitazione all’accesso mediante procedure a evidenza pubblica, non la negazione degli spazi a chi intende operare.
Anche gli altri capi di motivazione non reggono. Il piano dei rifiuti in corso di approvazione, non ancora venuto a esistenza, non può fondare il rigetto: resta vigente il piano del 2016, che individua proprio quell’area come sede del deposito temporaneo. Quanto ai lavori per la Caserma della Guardia di Finanza, la necessità di rimodulare gli spazi avrebbe dovuto comportare lo spostamento o la riconfigurazione dell’impianto, non la sua soppressione. Infine, l’art. 4, comma 6, d.lgs. n. 197/2021, nel fare salva l’applicazione dell’art. 185-bis d.lgs. n. 152/2006, conferma che il deposito temporaneo può assolvere la funzione di impianto portuale di raccolta.
Il ricorso è accolto. Il provvedimento di diniego è annullato, con obbligo per l’Amministrazione di riesaminare l’istanza alla luce dell’effetto conformativo della decisione. Le spese sono compensate in ragione della novità e complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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