Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2107 del 10.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza di condanna al pagamento di somme, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, costituisce condizione dell’azione e legittima la domanda proposta ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo assegna un nuovo termine per l’integrale pagamento e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va negata quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, valutabili in concreto con riguardo alle condizioni del debitore pubblico e all’esiguità del debito.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, sezione Lavoro, con sentenza passata in giudicato, ha accertato il diritto di una docente ad usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per le annualità indicate e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme. Il titolo, munito di formula esecutiva, è stato notificato all’amministrazione debitrice.

Non essendo intervenuto alcun pagamento, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, resistendo e chiedendo il rigetto senza formulare deduzioni sul punto. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica della condizione dell’azione. Rispetto al titolo passato in giudicato e notificato ritualmente è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il requisito processuale risulta dunque integrato.

La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente evidenziano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali. Il Ministero non ha contestato né l’an né il quantum del credito, non ha dedotto alcunché e non ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, dichiarandosi l’inottemperanza dell’amministrazione intimata.

In accoglimento della domanda, il Tribunale assegna al Ministero il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti. Per il caso di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della ricorrente, con successiva relazione alla Sezione. Il compenso commissariale è ritenuto compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza, trattandosi di dipendente pubblico e di funzioni connesse ai compiti istituzionali.

Il Collegio esamina poi la domanda di condanna al pagamento dell’ulteriore somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e la respinge. La norma esclude le astreintes quando risultino manifestamente inique o sussistano altre ragioni ostative. Richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, il Tribunale sottolinea che la valutazione va condotta in concreto, con riguardo alle condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive. Nel caso di specie rilevano le difficoltà di adempimento legate ai vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e l’esiguità del debito, che rendono la penalità di mora eccessivamente afflittiva.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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