Carta docenti ai docenti precari: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 956 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile anche per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, allorché si tratti di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per il caso deciso. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle amministrazioni pubbliche si applica anche all’azione di ottemperanza. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esatta ed integrale esecuzione del titolo, nomina il commissario ad acta e, in accoglimento della domanda, applica l’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurandola agli interessi legali sull’importo del giudicato e fissando un limite massimo del 10% dell’importo dovuto.

Il Fatto

La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, agisce in ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente per quattro annualità, con condanna dell’amministrazione all’erogazione di un buono elettronico di € 2.000,00 complessivi, oltre spese processuali.

La sentenza, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione, è passata in giudicato per mancata impugnazione. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni, la ricorrente propone ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale per l’ulteriore ritardo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il disposto dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per il caso deciso.

Il Tribunale verifica il rispetto del termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e di quello previsto dall’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, cod. proc. amm., nonché il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, stabilito dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. La sentenza risulta passata in giudicato.

Poiché l’amministrazione non ha allegato alcuna prova dell’adempimento, il Collegio dichiara l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con deposito della prova dell’adempimento mediante documentazione conforme alle disposizioni sul p.a.t.

In accoglimento della domanda, il Collegio nomina commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente presso il Ministero, con facoltà di delega, il quale, decorso infruttuosamente il termine, porrà in essere gli atti necessari all’esecuzione del giudicato entro ulteriori 60 giorni. Il commissario provvede all’allocazione della somma in bilancio, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Tribunale accoglie altresì la domanda di condanna al pagamento dell’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., calcolata nella misura degli interessi legali su quanto risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege. Quale dies a quo si assume il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza; quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, richiamando la Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021; quale limite massimo il 10% dell’importo dovuto, in linea con la Adunanza Plenaria n. 7/2019. Alla liquidazione della penale provvede il commissario. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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