Rinuncia all’azione e cessazione della materia del contendere in appello contabile (Corte dei Conti Sez. II App. n. 175 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di cessazione della materia del contendere, formulata dall’appellante per sopravvenuto ricalcolo del trattamento pensionistico in adesione ai criteri nomofilattici, integra la fattispecie della rinuncia all’azione e non della rinuncia agli atti del giudizio. Essa non richiede forme particolari né l’accettazione della controparte, che non avrebbe interesse giuridicamente rilevante a opporvisi. La rinuncia all’azione preclude ogni ulteriore attività giurisdizionale diversa dal suo rilievo ufficioso e impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere, che travolge l’intero iter processuale e la pronuncia resa in primo grado, sterilizzandone irreparabilmente gli effetti. La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando la riliquidazione sia avvenuta in tempi ragionevoli rispetto all’elevato numero di partite pensionistiche gestite.
Il Fatto
Un sottoufficiale in quiescenza della Guardia di Finanza aveva chiesto il ricalcolo della quota retributiva del trattamento pensionistico, invocando l’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 in luogo dell’aliquota del 35% applicata dall’ente previdenziale ai sensi dell’art. 44 del medesimo decreto. Il primo giudice aveva respinto la domanda, ritenendo che l’anzianità maturata al 31 dicembre 1995 non consentisse l’applicazione generalizzata dell’aliquota del 44% e giudicando infondata la richiesta di applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile.
Il pensionato ha proposto appello, richiamando la sentenza n. 1/QM/2021 delle Sezioni riunite della Corte dei conti e deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 54. Nelle more del giudizio ha poi rappresentato che l’INPS aveva ricalcolato la pensione in adesione a quei criteri, chiedendo la cessazione della materia del contendere. L’Istituto si era rimesso alle determinazioni della Corte.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta la qualificazione giuridica della richiesta avanzata dall’appellante. La domanda di definizione del giudizio per sopravvenuto ricalcolo viene sussunta nella fattispecie della rinuncia all’azione, il cui effetto abdicativo radicale investe sia l’ulteriore corso dell’azione, sia l’assetto raggiunto con la sentenza di primo grado.
Il collegio richiama la propria giurisprudenza in analoghe fattispecie, citando le sentenze n. 671/2022, n. 127/2023, n. 49/2024 e n. 298/2024. Su tale base ribadisce che la rinuncia all’azione, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede forme particolari e non necessita di accettazione della controparte.
Il percorso argomentativo si fonda su un richiamo alla giurisprudenza di legittimità: Cass. ord. n. 15712 del 2021, Cass. sent. n. 33761 del 2019, Cass. sent. n. 23749 del 2011 e Cass. sent. n. 2268 del 1999. Da tali arresti si ricava che la manifestazione dell’intenzione di rinunciare all’azione preclude qualsivoglia attività giurisdizionale diversa dal rilievo d’ufficio.
La cessazione della materia del contendere costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, che fa venir meno la ragione della lite per la sopravvenienza di un fatto idoneo a privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione. Tale evento travolge l’intero iter processuale e, con esso, la pronuncia resa in primo grado.
Quanto alle spese, la Sezione rileva che l’ente previdenziale ha provveduto alla riliquidazione in tempi ragionevoli, considerato l’elevato numero di partite pensionistiche gestite, e ne dispone la compensazione integrale ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c. Conseguentemente dichiara cessata la materia del contendere.
Nota della Redazione
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