Approvazione della relazione sulle coperture finanziarie delle leggi regionali lombarde 2025 (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 85 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nell’esercizio della funzione di controllo preventivo sulla finanza regionale, è chiamata a redigere una relazione semestrale/annuale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali, ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.l. n. 174/2012. L’atto di approvazione della bozza di relazione costituisce un’attività prodromica all’instaurazione del contraddittorio con l’ente territoriale, che deve essere assicurato nella sua più ampia estensione al fine di acquisire ogni elemento utile per la definizione del controllo. Tale fase procedimentale si realizza mediante la trasmissione dell’atto al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione, con fissazione di un’udienza pubblica per l’eventuale formulazione di deduzioni orali.

Il Fatto

La Giunta regionale della Lombardia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo i testi e le relazioni tecniche delle leggi regionali approvate nel corso dell’anno 2025, con comunicazioni dell’11 settembre 2025 e del 16 gennaio 2026. Sul presupposto di tali trasmissioni, la Sezione ha avviato l’istruttoria finalizzata alla redazione della relazione prescritta dall’art. 1, comma 2, d.l. n. 174/2012.

Nella camera di consiglio dell’11 marzo 2026, il magistrato relatore ha riferito in ordine al contenuto della bozza di relazione predisposta, recante l’esame delle coperture adottate e delle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali approvate nel 2025.

La Motivazione della Corte

La Sezione, nell’approvare la bozza di relazione, ha dato atto del quadro normativo di riferimento, individuato nelle disposizioni di cui all’art. 81 della Costituzione, nel Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti di cui al regio decreto n. 1214/1934 e nella legge n. 20/1994. Tale quadro è completato dalle norme procedimentali di cui all’art. 1, comma 2, d.l. n. 174/2012, come modificato dall’art. 33, comma 2, d.l. n. 91/2014, e dagli artt. 17 e 19 della legge n. 196/2009.

Il Collegio ha richiamato i propri precedenti orientamenti, in particolare la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 10/SEZAUT/2013/INPR e le più recenti Linee di orientamento n. 8/SEZAUT/2021/INPR. Sulla base di questi ultimi indirizzi, la Sezione ha evidenziato che nei confronti della Regione deve essere assicurato il più ampio contraddittorio, allo scopo di acquisire ogni elemento utile per la conclusiva definizione del controllo.

In applicazione di tali principi, la deliberazione approva la relazione e ne dispone la trasmissione al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, affinché possa essere formalmente instaurato il contraddittorio e presentate eventuali deduzioni scritte. È stata altresì fissata l’adunanza pubblica del 2 aprile 2026 per la discussione e la formulazione di eventuali deduzioni in forma orale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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