Riscatto servizio leva non cumulabile con anni laurea computati (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 102 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il periodo di servizio militare di leva che ricada nella durata legale del corso di studi universitari già computata ai fini pensionistici non può essere ulteriormente valorizzato mediante riscatto. Il principio del ne bis in idem, desumibile dagli artt. 6 e 39 del d.P.R. n. 1092 del 1973, impedisce la doppia valutazione del medesimo periodo di servizio. La disposizione di favore dell’art. 32 del d.P.R. n. 1092 del 1973, che computa gli anni di laurea come servizio militare permanente effettivo, è di stretta interpretazione e non tollera estensioni analogiche. La facoltà di cumulare periodi assicurativi “non coincidenti” prevista dal d.lgs. n. 184 del 1997 presuppone l’estraneità reciproca dei periodi e non legittima il riscatto di un periodo già utilizzato.
Il Fatto
Il ricorrente, ex ufficiale della Marina Militare transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa, ha chiesto l’accertamento del diritto a vedersi riconosciuto, ai fini pensionistici e retributivi, il servizio militare di leva prestato in costanza degli studi universitari. Il ricorrente aveva già riscattato il periodo di laurea in Giurisprudenza, ottenendo il computo di quattro anni.
Attivato il quesito presso l’Amministrazione di appartenenza, la risposta era stata negativa, sul presupposto della coincidenza temporale tra il periodo di leva e la durata legale del corso di studi già valutata. Il ricorrente ha quindi adito la Sezione giurisdizionale, sostenendo l’applicabilità del d.lgs. n. 184 del 1997 e il superamento del requisito della continuatività. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha ricostruito la posizione del ricorrente: quattro anni del corso legale di studi universitari sono stati computati come servizio militare permanente effettivo, senza oneri, in quota A di pensione, in applicazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 1092 del 1973. Su tali anni è ricaduto anche il servizio di leva. Il medesimo periodo è stato inoltre oggetto di riscatto oneroso ai soli fini del TFS.
La Corte ha osservato che il ne bis in idem trova fondamento in diverse norme dello stesso testo unico. L’art. 6 del d.P.R. n. 1092 del 1973 dispone che un periodo di attività lavorativa valutabile secondo ordinamenti obbligatori diversi è valutato una sola volta. L’art. 39 stabilisce che un periodo di servizio computabile in base a disposizioni diverse si considera una sola volta secondo la normativa più favorevole.
Quanto all’argomento del ricorrente, la Sezione ha riconosciuto che il d.lgs. n. 184 del 1997 ammette il cumulo di periodi assicurativi “non coincidenti”. Tuttavia, l’art. 32 del d.P.R. n. 1092 del 1973 configura una disposizione di favore che, in quanto tale, è soggetta a stretta interpretazione, anche nel meccanismo del calcolo a ritroso dal conseguimento del diploma. La facoltà di spezzare i periodi non può estendersi a fattispecie estranee alla voluntas legis.
Ne è derivata la conferma della correttezza dell’operato dell’Amministrazione e il rigetto del ricorso. Le spese sono state compensate, in ragione della particolarità della vicenda e dell’assenza di precedenti giurisprudenziali.
Nota della Redazione
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