Sentenza di patteggiamento e danno all’immagine: valido presupposto per la condanna contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 176 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di patteggiamento pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. costituisce fatto storico valutabile dal giudice contabile, ma non si pone automaticamente a fondamento del giudizio di responsabilità amministrativa; essa va apprezzata unitamente al compendio probatorio acquisito dalla Procura regionale. A seguito della novella introdotta dal d.lgs. 150/2022, il legislatore delegato ha definitivamente reciso ogni automatismo tra pronuncia patteggiata e danno non patrimoniale, sicché la sentenza di patteggiamento può costituire valido presupposto per l’accertamento del nocumento all’immagine anche in mancanza di applicazione di pene accessorie. Il danno da tangente è quantificabile presuntivamente, se non validamente smentito, in misura pari almeno alle somme versate al funzionario infedele, salva la dimostrazione di una realtà difforme. Il danno all’immagine della pubblica amministrazione è liquidato equitativamente ai sensi dell’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994, in proporzione al valore delle utilità percepite.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio, nella qualità di dirigente dell’Area Tecnica di un’azienda ospedaliera universitaria, un soggetto al quale ha contestato di aver turbato diverse procedure di affidamento diretto e di aver ricevuto utilità economiche e in natura da imprenditori del settore. Il danno richiesto ammontava a complessivi 53.500,00 euro, di cui 18.450,00 per danno da tangente, oltre interessi legali e rivalutazione.

Nel procedimento penale il convenuto è stato condannato, a seguito di patteggiamento, alla pena di anni tre e mesi due di reclusione; la pronuncia è stata impugnata e il ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione. Il convenuto si è costituito contestando il criterio di quantificazione del danno e deducendo di aver regolarmente pagato i beni e i servizi ricevuti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il tema della valenza probatoria della sentenza di patteggiamento. Ne riconosce la natura di mero indizio, che di per sé non può fondare il giudizio contabile. Tuttavia, dal complesso delle risultanze — messaggi, dichiarazioni di persone informate sui fatti e informative della polizia giudiziaria — emerge un quadro probatorio che conferma gli illeciti contestati. Il ruolo di responsabile del procedimento rivestito dal convenuto si rivela determinante nella causazione delle turbative di gara.

Sul quantum del danno da tangente, la Corte richiama il criterio giurisprudenziale secondo cui è legittima la presunzione, se non validamente smentita, che il danno sia pari almeno alle somme versate al funzionario infedele, che avrebbe altrimenti alterato i corrispettivi o ridotto le prestazioni. Nel caso concreto i risarcimenti intervenuti a favore delle imprese, successivi alla conclusione degli appalti, non escludono l’aggravio di spesa per l’amministrazione.

La Corte circoscrive l’importo alle somme provate, corrisposte a titolo di transazione con le imprese e riconducibili alle dazioni ricevute. Conferma quindi la piena coscienza e volontà del convenuto nel porre in essere la condotta delittuosa, tenuto conto della reiterazione e della qualifica dirigenziale.

Sul danno non patrimoniale il Collegio, in assenza di prova contraria, ritiene integrato il pregiudizio all’immagine, commisurato equitativamente ai sensi dell’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994, in relazione alla gravità dei fatti, alla reiterazione delle condotte e al ruolo rivestito. Il convenuto è condannato al risarcimento complessivo di 45.300,00 euro, somma già rivalutata, oltre interessi legali, con spese di giudizio a carico del soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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