Conto cumulativo di gestioni non omogenee: irregolarità e no discarico (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 178 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È irregolare il conto giudiziale che, al di fuori delle ipotesi tipizzate di gestione plurisoggettiva, cumuli in un unico documento di rendicontazione gestioni diverse e non omogenee, facenti capo a distinti agenti contabili, senza allegare i relativi sub conti. La rendicontazione cumulativa non consente di verificare la regolarità della gestione di ciascun agente e rende il conto inidoneo, per forma e contenuto, all’esercizio del controllo giurisdizionale. L’agente contabile deve rendere separatamente il conto della propria gestione, per consentire la chiara individuazione delle operazioni di competenza e delle correlate responsabilità. L’erronea contabilizzazione di riscossioni dell’esercizio precedente non è giustificata dalla chiusura anticipata delle registrazioni da parte del tesoriere. La tardiva redazione della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c. costituisce irregolarità riferibile all’amministrazione, non all’agente.
Il Fatto
L’agente contabile, con funzioni di economo di un Comune, rendeva il conto giudiziale per l’esercizio 2019 (periodo 01.01.2019 – 31.10.2019), esponendo riscossioni e riversamenti per pari importo. Il Magistrato istruttore segnalava l’irregolarità del conto, non redigendosi alcun verbale di passaggio di consegne e risultando il documento rappresentativo di gestioni diverse e non omogenee: l’economo era intervenuto solo nella fase del riversamento in tesoreria di somme introitate da altri dipendenti dell’ente, dei quali non erano allegati i sub conti. Emersero, inoltre, cinque movimenti di riscossione relativi all’esercizio precedente, riversati tardivamente nell’esercizio successivo con errata causale, e il mancato deposito della relazione dell’organo di controllo interno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la gestione delle riscossioni è disciplinata dal regolamento di contabilità dell’ente, il cui art. 20, comma 5, impone il riversamento giornaliero all’economo delle somme riscosse da altri dipendenti. Tale modello corrisponde a quello dell’art. 192 reg. cont. St., che distingue tra contabili principali e secondari, richiedendo che questi ultimi rendano il conto giudiziale da unirsi a corredo di quello del principale.
Pur superando il rilievo del mancato verbale di passaggio delle consegne, in ragione dell’avvenuta restituzione del fondo non utilizzato, la Corte osserva che l’agente è intervenuto esclusivamente nella fase del riversamento di somme riscosse da altri dipendenti dell’ente. Il conto risulta, pertanto, rappresentativo di gestioni diverse e non omogenee, che non avrebbero potuto confluire in un unico documento, poiché ai sensi dell’art. 140, comma 1, ultimo periodo, c.g.c. solo i conti di gestioni della stessa specie possono essere riuniti.
La mancata allegazione dei sub conti degli agenti che hanno materialmente incassato le somme rende il conto inidoneo al controllo, non potendosi verificare la regolarità della gestione di ciascun agente. Nè la suddivisione in categorie degli incassi supera l’irregolarità, poiché la separatezza delle gestioni avrebbe richiesto distinti documenti di rendicontazione (cfr. Sez. Veneto, n. 30/2023).
Quanto alle riscossioni dell’esercizio precedente riversate tardivamente, la chiusura anticipata delle registrazioni da parte del tesoriere può giustificare il ritardo nel versamento, ma non l’erronea contabilizzazione nella rendicontazione giudiziale. La tardiva redazione della relazione dell’organo di controllo interno è, invece, irregolarità non riferibile all’agente ma all’amministrazione. Il conto è pertanto dichiarato irregolare, senza discarico dell’agente.
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Nota della Redazione
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