Partecipazione camerale a consorzio in house e parere sul Tusp (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 84 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il parere di cui all’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 richiede la verifica della conformità dell’atto deliberativo di acquisto di partecipazioni ai parametri ivi previsti, restando l’atto efficace ma con esecutività temporaneamente sospesa fino al rilascio del parere. La sostenibilità finanziaria va valutata sotto il profilo oggettivo, attinente all’operazione, e soggettivo, riferito alla situazione dell’ente. La mancanza di un business plan almeno triennale non preclude il giudizio favorevole quando il quadro economico-patrimoniale sia in equilibrio, il budget proietti risultati positivi e l’impegno finanziario sia esiguo. La convenienza economica può ricavarsi dal raffronto tra contenuto dell’operazione, dati di bilancio e prezzo di acquisto, in funzione dell’ottimizzazione dei risultati.

Il Fatto

La Camera di Commercio di Verona ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto, per il parere prescritto dall’art. 5, comma 3, Tusp, la deliberazione della propria Giunta con cui si propone l’adesione a una società consortile a responsabilità limitata, con sede in Roma, operante come soggetto in house del sistema camerale. L’adesione comporta la sottoscrizione di una quota dello 0,525%, per un importo massimo di 3.000,00 euro.

La società è a capitale interamente pubblico, senza scopo di lucro, sottoposta al controllo analogo di Unioncamere e qualificata come organismo di diritto pubblico. La CCIAA assumerebbe la qualifica di socio di minoranza ex novo. La Sezione è chiamata a valutare la conformità dell’atto ai parametri del Tusp.

La Motivazione della Corte

La Sezione richiama i criteri nomofilattici delle Sezioni riunite e ne fa applicazione. Sul piano della competenza, conferma la propria attribuzione sulla base del criterio dell’art. 5, comma 4, Tusp, poiché le Camere di commercio integrano la nozione di istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione. La forma deliberativa della Giunta soddisfa il requisito dell’art. 7, comma 1, Tusp.

Quanto ai vincoli tipologici e finalistici, è assolto l’art. 3, comma 1, Tusp, trattandosi di società consortile a responsabilità limitata, e l’art. 4, comma 1, Tusp. L’attività rientra nell’autoproduzione di beni o servizi strumentali di cui all’art. 4, comma 2, lett. d), Tusp. La Corte configura un rapporto interorganico tra la CCIAA e la società, nella prospettiva dell’affidamento in house providing.

Sulla sostenibilità finanziaria, il parametro si scompone in accezione oggettiva e soggettiva. La Sezione rileva l’equilibrio economico del triennio, la liquidità costante, il patrimonio netto e il budget positivo. Pur constatando l’assenza di un business plan almeno triennale, ritiene sufficiente la motivazione in termini oggettivi per il quadro economico, il parere favorevole dell’organo di revisione e l’esiguità dell’impegno. Sul piano soggettivo, riscontra la copertura finanziaria mediante la voce immobilizzazioni finanziarie e la corrispondente variazione di bilancio.

La convenienza economica è desunta dal raffronto tra contenuto dell’operazione, indicatori di bilancio e prezzo di acquisto, con finalità di razionalizzazione funzionale e perseguimento di obiettivi strategici. Infine, la Corte esclude la configurabilità di un aiuto di Stato ex art. 107 TFUE, poiché l’attività, strumentale agli enti soci, non incide sugli scambi tra Stati membri, salve le valutazioni della Commissione europea.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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