Ottemperanza al giudicato e decorrenza dei 120 giorni dalla notifica del titolo (TAR Lombardia n. 1949 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 decorre dalla notifica del titolo esecutivo, ossia dell’atto che ai sensi dell’art. 474 c.p.c. attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile. Esso non coincrive con la spedizione in forma esecutiva di cui all’art. 475 c.p.c., requisito oggi non più necessario dopo le modifiche della cd. Legge Cartabia. Ne consegue che la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non pone problemi di compatibilità con l’attuale art. 475 c.p.c., iniziando il termine a decorrere dalla notifica della sentenza munita di attestazione di conformità presso la sede del debitore. Il ricorso per ottemperanza è pertanto procedibile e, in assenza di esecuzione del giudicato, fondato.

Il Fatto

Con sentenza del giudice ordinario, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a riconoscere il diritto della parte ricorrente all’accredito sulla carta del docente dell’importo di euro 1.500,00, oltre interessi legali, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21. Il titolo, notificato al Ministero il 17 agosto 2024, è divenuto definitivo con il giudicato formatosi il 7 marzo 2025.

La ricorrente lamenta che l’amministrazione non ha provveduto all’accredito della somma. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma. All’udienza camerale del 3 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto un profilo di procedibilità. La notifica della sentenza a valere quale titolo esecutivo è avvenuta, e prima della proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il ricorso è dunque procedibile.

La Corte chiarisce la nozione di titolo esecutivo richiamata dalla norma. L’art. 14 d.l. n. 669/1996 si riferisce al “titolo esecutivo” nel senso dell’atto che, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, realizzabile coattivamente. Si tratta di nozione diversa dalla spedizione in forma esecutiva, che in base all’art. 475 c.p.c. costituiva requisito necessario per portare a esecuzione le sentenze secondo il rito civile.

Il Collegio rileva che, dopo le modifiche della cd. Legge Cartabia, la spedizione in forma esecutiva non è più necessaria. Ne deriva che la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non pone alcun problema di compatibilità con l’attuale previsione dell’art. 475 c.p.c.: il termine di 120 giorni inizia a decorrere dalla notifica del titolo esecutivo, ossia della sentenza dotata di attestazione di conformità, presso la sede del debitore. In termini è richiamata Cons. Stato, Sez. V, 9 gennaio 2024, n. 309.

Nel merito, il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo per la parte di interesse. Il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni. All’attività demandata non è dovuto alcun compenso, rientrando nei compiti istituzionali del commissario.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è condannata al pagamento, con importi determinati tenendo conto della natura minima e stereotipata dell’attività richiesta. Le spese sono distratte a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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