La pedonalizzazione di una strada è atto pianificatorio sottratto alla partecipazione (TAR Lombardia n. 3860 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La delimitazione delle aree pedonali e delle zone a traffico limitato, ai sensi dell’art. 7, comma 9, d.lgs. n. 285/1992, costituisce esercizio di una potestà di natura pianificatoria, connotata da ampia discrezionalità dell’Amministrazione e sottratta alla disciplina sulla partecipazione procedimentale di cui alla legge n. 241/1990, ai sensi dell’art. 13, comma 1, della medesima legge. I conseguenti provvedimenti limitativi della circolazione non sono sindacabili in sede giurisdizionale se non per manifesta illogicità, irragionevolezza o abnormità, restando il relativo sindacato limitato all’esterno, in ossequio al principio di separazione dei poteri. L’onere motivazionale può essere soddisfatto facendo riferimento all’insieme degli atti del procedimento e ai criteri generali sottesi alla scelta pianificatoria, senza necessità che le ragioni siano integralmente contenute nei singoli documenti.
Il Fatto
Una società proprietaria di un immobile commerciale tra le vie Montenapoleone, Baguttino e Bagutta a Milano, con accessi distinti dalle singole vie, impugnava gli atti con cui il Comune aveva disposto la pedonalizzazione di via Baguttino, precludendo l’accesso veicolare dall’ingresso su tale via. L’intervento traeva origine dall’istanza di una società controinteressata, proposta ai sensi dell’art. 80, comma 3, del Regolamento Edilizio, per la collocazione di una rastrelliera per biciclette; alla richiesta erano seguiti l’approvazione del progetto, l’autorizzazione alla manomissione del suolo, la delibera di Giunta di delimitazione dell’area pedonale e la conseguente ordinanza viabilistica. La ricorrente deduceva, tra l’altro, il difetto di istruttoria e di motivazione, la mancata partecipazione al procedimento, l’illegittima anticipazione dell’approvazione del progetto rispetto alla pedonalizzazione e la contraddittorietà tra la delibera e il parere del Municipio 1, chiedendo anche il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preso atto della rinuncia alla domanda risarcitoria, dichiarando estinta tale parte del giudizio, e ha esaminato nel merito le restanti censure, rigettandole.
Quanto al primo e terzo motivo, la circostanza che l’immobile della ricorrente disponga di un accesso carrabile da via Montenapoleone esclude la sussistenza di un titolo per pretendere l’installazione di elementi rimovibili che consentano l’accesso veicolare da via Baguttino, trattandosi di strada priva di passo carraio e di posti auto. La scelta comunale si presenta coerente con la natura pedonale della via e con l’esigenza di garantire il passaggio dei mezzi di soccorso attraverso l’accesso da via Montenapoleone.
La Corte ha quindi qualificato la deliberazione di delimitazione dell’area pedonale come atto di pianificazione urbanistica del traffico, richiamando l’orientamento secondo cui tale potestà è espressione di scelte ampiamente discrezionali, sindacabili solo per manifesta illogicità o irrazionalità. La delibera impugnata risulta sorretta da un’ampia motivazione, che dà conto degli obiettivi di miglioramento della vivibilità, della sicurezza e della qualità urbana perseguiti e dell’articolata istruttoria svolta dagli uffici comunali. In ragione della natura pianificatoria dell’atto, il Tribunale ha escluso l’applicabilità della disciplina sulla partecipazione procedimentale, richiamando l’art. 13, comma 1, legge n. 241/1990, e ha ritenuto legittimo che la motivazione sia ricavabile dal complesso degli atti del procedimento, non essendo ravvisabile alcuna motivazione “postuma” posto che gli elementi istruttori erano già presenti nel procedimento.
Con riguardo alla dedotta illegittima anticipazione dell’approvazione del progetto della rastrelliera, il Tribunale ha evidenziato l’autonomia funzionale dei due procedimenti: l’istanza del privato non costituiva l’atto di avvio del procedimento di pedonalizzazione, che risulta legittimamente avviato dall’ente e perfezionato con la delibera di Giunta prima della posa della rastrelliera, senza alcuna inversione logica.
Quanto al quarto motivo, la diversa soluzione adottata rispetto al parere del Municipio 1 risulta adeguatamente motivata con riferimento alla maggiore armonia con il nuovo assetto di piazza San Babila e alla coerenza con la sistemazione di via Baguttino, essendo le scelte comunali logiche e non abnormi, mentre le censure della ricorrente esprimono soltanto un differente punto di vista soggettivo, non supportato da elementi probatori oggettivi. Il ricorso è stato pertanto in parte dichiarato estinto e in parte respinto, con compensazione delle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.