Giudizio di non abilitazione ASN apodittico: annullato per difetto di motivazione (TAR Lazio n. 12954 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di non abilitazione scientifica nazionale, pur costituendo espressione di discrezionalità tecnica sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o difetto di motivazione, è illegittimo quando la Commissione si limiti a una formula tautologica quale la negazione della “qualità elevata” delle pubblicazioni, senza indicare quale dei requisiti dell’Allegato B – originalità, rigore metodologico, contributo al progresso della ricerca, impatto nella comunità scientifica – sia stato ritenuto carente e per quali ragioni. Quando il candidato abbia superato la maggior parte dei parametri oggettivi e le pubblicazioni risultino collocate su riviste di elevato prestigio scientifico, grava sulla Commissione un onere motivazionale rafforzato, che non può essere assolto con il mero richiamo ai criteri dell’art. 4 del D.M. n. 120/2016. La sostanziale identità testuale dei giudizi individuali dei Commissari costituisce indice sintomatico di assenza di autonoma istruttoria e di effettiva dialettica collegiale, corroborando il difetto di motivazione.
Il Fatto
Un dirigente medico, specialista in Neurologia con oltre venti anni di attività di ricerca e un curriculum di rilevante profilo scientifico, impugnava il giudizio di non abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 06/D6 “Neurologia”, reso dalla Commissione nominata nell’ambito della procedura indetta con D.D. 1796/2023. La Commissione riconosceva il possesso di 7 titoli su 8, il superamento di 2 valori-soglia su 3, la piena coerenza della produzione scientifica con il SSD MED/26 e la collocazione editoriale delle pubblicazioni su riviste Q1 e Q2, ma ne esprimeva comunque il giudizio negativo con una motivazione identica in tutti i giudizi: le pubblicazioni “NON possono essere ritenute di qualità elevata”. Avverso tale esito il ricorrente deduceva il difetto assoluto di motivazione, l’omessa valutazione analitica dei criteri normativi e l’illogicità del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, nel dare atto dei limiti del proprio sindacato sulla discrezionalità tecnica, ha ritenuto il ricorso fondato, incentrando la decisione sul carattere apodittico e tautologico della motivazione. Il Collegio ha osservato che la formula impugnata si risolve in una mera parafrasi del parametro normativo, non consentendo di comprendere – in violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e degli artt. 3, 4 e 6 del D.M. n. 120/2016 – quale requisito della qualità elevata, definita dall’Allegato B, sia stato ritenuto carente. La giurisprudenza citata dal Tribunale richiede infatti un “maggiore impegno esplicativo” quando la Commissione nega l’abilitazione, con una sintetica descrizione ed esame delle pubblicazioni presentate.
La motivazione è stata ritenuta particolarmente grave alla luce del quadro complessivamente positivo riconosciuto dalla stessa Commissione: la giurisprudenza consolidata, ribadita dal Cons. Stato, Sez. VII, n. 1349/2026, impone un onere motivazionale rafforzato in presenza del superamento della maggior parte dei parametri oggettivi e della collocazione editoriale su riviste di elevato prestigio scientifico. La Commissione, discostandosi da tale indice qualitativo, avrebbe dovuto spiegare il percorso logico che conduce dalle premesse favorevoli alla conclusione negativa, indicando il peso attribuito a ciascun criterio di cui all’art. 4 e le ragioni per cui gli elementi positivi fossero recessivi.
Il Tribunale ha inoltre rilevato la contraddizione tra l’affermazione di aver compiuto un “analitico esame” dei titoli e l’assenza, nel testo del provvedimento, di qualsiasi riferimento al contenuto anche di una sola pubblicazione. Un ulteriore profilo di illegittimità è stato individuato nella sostanziale identità testuale dei giudizi individuali dei cinque Commissari, già sanzionata da questo Tribunale con la sentenza n. 3493/2018 come indice di non reale pluralità di valutazioni e di vizio funzionale dell’atto conclusivo.
Il Collegio ha precisato che la decisione non afferma che il ricorrente possieda la maturità scientifica richiesta, né che dovesse essere abilitato, ma si limita a rilevare l’insufficienza della motivazione, imponendo all’Amministrazione il rinnovato esercizio della discrezionalità tecnica con una Commissione in diversa composizione. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della natura conformativa della pronuncia.
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Nota della Redazione
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