Revoca di contributi agricoli per inadempimento: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Campania n. 5065 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo va attuato sulla base della natura della situazione soggettiva azionata. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando la controversia attiene alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, fondati sull’inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione. In tal caso, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto alla conservazione degli importi già riscossi o da riscuotere a titolo di finanziamento.
Il Fatto
Una società agricola, beneficiaria di finanziamenti nell’ambito del PSR Campania 2014/2020 (misure 6.1.1 e 4.1.2), vedeva disposta dalla Regione Campania la propria espunzione dagli elenchi delle domande ammissibili e finanziabili, con conseguente revoca delle D.I.C.A. e recupero delle somme già percepite e degli interessi. La revoca era motivata dalla mancata conclusione delle operazioni nel termine prorogato all’11 giugno 2021 e da carenze documentali nella domanda di saldo presentata tardivamente. La società impugnava il provvedimento di revoca e gli atti presupposti, chiedendo l’annullamento e l’accertamento del diritto a mantenere l’inclusione nell’elenco delle domande finanziabili e a trattenere gli importi erogati.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, richiamando l’orientamento consolidato dell’Adunanza Plenaria n. 6 del 29 gennaio 2014 e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Tale orientamento distingue la fase procedimentale anteriore al provvedimento discrezionale di attribuzione del beneficio, in cui la posizione del privato è di interesse legittimo e la giurisdizione è del giudice amministrativo, dalla fase successiva alla concessione, in cui l’erogazione del contributo, anche se provvisoria, crea in capo all’impresa un diritto soggettivo all’agevolazione.
Nel caso di specie, la revoca era fondata sull’addotto inadempimento della beneficiaria agli obblighi del rapporto di sovvenzione; il provvedimento impugnato interveniva dopo la concessione del beneficio. Secondo il Collegio, l’Amministrazione, nel ritirare il finanziamento per inadempimento, non esercita alcuna discrezionalità nella ponderazione degli interessi pubblici, limitandosi a contestare la violazione degli obblighi assunti. La controversia attiene quindi alla fase esecutiva del rapporto e alla conservazione delle somme erogate, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
Il Collegio ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con possibilità di riproposizione della domanda dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a.; nessuna pronuncia sulle spese.
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Nota della Redazione
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