Ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Campania n. 1068 del 11.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è accolto quando la sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato, è decorso il termine dilatorio e perdura l’inadempimento dell’amministrazione. Il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., ordina all’amministrazione di eseguire la pronuncia entro un termine assegnato e, in caso di ulteriore inottemperanza, nomina un Commissario ad acta. Il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, previsto dall’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, va corrisposto anche al docente con contratto a tempo determinato nei limiti riconosciuti dal giudicato.

Il Fatto

La ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, aveva ottenuto dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto alla fruizione della carta elettronica per l’aggiornamento e la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 1.500,00, oltre accessori, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.

La sentenza, ritualmente notificata ai fini esecutivi e passata in giudicato, era rimasta ineseguita. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, chiedendo di ordinare l’esecuzione e di nominare un Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza delle condizioni dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è passata in giudicato ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica ai fini esecutivi, avvenuta il 13 novembre 2023.

Il TAR ha rilevato che l’inadempimento dell’amministrazione persiste, poiché il beneficio riconosciuto non risulta ancora attribuito nella misura fissata di € 1.500,00 oltre accessori. Non si tratta, dunque, di una mera inerzia formale, ma di una mancata esecuzione sostanziale del giudicato.

Su queste basi, il ricorso è stato dichiarato fondato e accolto. Il Collegio ha ordinato al Ministero di ottemperare entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notifica della decisione, se anteriore, provvedendo al pagamento degli importi dovuti, oltre interessi legali dalla data di notifica ai fini esecutivi fino all’effettivo soddisfo.

Per il caso di ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato Commissario ad acta il Direttore Generale per il Personale Scolastico del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del suo Ufficio. Al Commissario non sono dovuti rimborsi, essendo incardinato nella medesima amministrazione intimata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero, liquidate in € 800,00 oltre IVA e CPA, tenuto conto della ripetitività della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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