Carta docente esecuzione giudicato termine 120 giorni ottemperanza (TAR Lombardia n. 1948 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza del giudicato, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notifica del titolo esecutivo — ossia dell’atto che, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile — e non dalla sua spedizione in forma esecutiva. La spedizione in forma esecutiva, in base all’art. 475 cod. proc. civ., costituisce requisito per portare a esecuzione le sentenze secondo il rito civile, ma dopo le modifiche della riforma Cartabia non è più necessaria. Ne consegue che la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non presenta profili di incompatibilità con l’attuale art. 475 cod. proc. civ., iniziando il termine a decorrere dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore.
Il Fatto
Un’istituzione scolastica era stata condannata dal giudice ordinario, con sentenza n. 215/2024 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, a riconoscere a una docente il diritto all’accredito di euro 2.000,00 sulla carta del docente, oltre interessi legali, per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2021/22. Il titolo esecutivo, in forma di duplicato informatico tratto dal fascicolo telematico, era stato notificato al Ministero il 17 agosto 2024.
Formatosi il giudicato, come da attestazione della cancelleria del 7 marzo 2025, la ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione della porzione di sentenza relativa all’accredito. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma. La causa è giunta alla camera di consiglio del 3 giugno 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Ha osservato che, dopo la notifica della sentenza a valere quale titolo esecutivo e prima della proposizione del ricorso, è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Il Tribunale ha precisato che la norma si riferisce al “titolo esecutivo” nel senso dell’atto che, ex art. 474 cod. proc. civ., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, realizzabile coattivamente. Tale nozione si distingue dalla “spedizione in forma esecutiva“, che, ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., è requisito perché le sentenze possano essere portate a esecuzione secondo il rito civile.
Il Collegio ha ricordato che, dopo le modifiche della c.d. riforma Cartabia all’art. 475 cod. proc. civ., la spedizione in forma esecutiva non è più necessaria. Di qui la conclusione che la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non pone problemi di compatibilità con l’attuale previsione dell’art. 475 cod. proc. civ., decorrendo il termine dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore. Il Collegio ha richiamato, in termini, Cons. Stato, Sez. V, n. 309 del 2024.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo per la parte di interesse. Il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali, sicché non è dovuto alcun compenso. Il Ministero è stato infine condannato alle spese, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, distratte a favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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