Errore materiale del segretario comunale nell’autenticazione e favor partecipationis (TAR Sardegna n. 778 del 16.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di presentazione delle candidature alle elezioni amministrative, la mancata autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura e di contestuale insussistenza delle cause di incandidabilità determina, di regola, l’esclusione del candidato, poiché le norme sulla semplificazione documentale non trovano applicazione in materia elettorale. Tale principio, improntato al massimo rigore formale, deve tuttavia convivere con il principio del favor partecipationis, nonché con i principi di affidamento e di leale collaborazione. Ne consegue che, quando l’irregolarità dell’autenticazione sia derivata da un errore materiale del pubblico ufficiale (nella specie, il segretario comunale) che ha comunque provveduto all’identificazione del candidato, e il candidato abbia diligentemente adempiuto ai propri incombenti procedimentali, la Commissione elettorale è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio, consentendo la regolarizzazione delle formalità, piuttosto che adottare un provvedimento di esclusione che sacrifica una prerogativa costituzionale.

Il Fatto

Nelle more delle elezioni amministrative del Comune di Torpè, fissate per i giorni 7 e 8 giugno 2026, una candidata della lista “Destinazione Torpè – Gianni Pilosu Sindaco” presentava la propria dichiarazione di accettazione della candidatura, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di insussistenza delle cause di incandidabilità. A seguito dell’identificazione dei candidati da parte del Segretario comunale, veniva rilasciata regolare ricevuta della documentazione presentata. Tuttavia, la Commissione Elettorale Circondariale di Nuoro, nel verificare gli atti, riscontrava la mancanza dell’autenticazione sulla dichiarazione della ricorrente e di altro candidato, disponendone la non ammissione alle consultazioni.

La candidata, avuta informale conoscenza dell’irregolarità, si attivava immediatamente, acquisendo una dichiarazione del Segretario comunale la quale attestava che la mancata autenticazione era ascrivibile a un errore materiale, determinato da un disguido legato alla mole di lavoro. La dichiarazione veniva trasmessa alla Commissione prima della decisione, ma ciò non impediva l’adozione del provvedimento di esclusione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Sardegna premette che, in materia elettorale, la mancanza dell’autenticazione della firma sulla dichiarazione di accettazione della candidatura comporta l’esclusione del candidato, in quanto non sono applicabili le norme sulla semplificazione documentale. L’autenticazione, difatti, può essere effettuata esclusivamente dai soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 14 della legge n. 53/1990, tra cui rientrano i segretari comunali. Il Collegio riconosce, citando il Consiglio di Stato, sez. V, n. 2490 del 2015, che le eventuali invalidità del procedimento di autenticazione impingono su un elemento essenziale della candidatura.

Ciononostante, la Corte evidenzia che i principi di rigore formale devono essere bilanciati con il favor partecipationis, l’affidamento e la leale collaborazione tra cittadino e amministrazione. Nel caso di specie, dagli atti emerge che il Segretario comunale aveva puntualmente identificato la candidata, adempiendo alla finalità sostanziale della norma, ma aveva omesso di apporre timbro e firma per un mero errore materiale, dovuto all’imponente carico di lavoro. L’errore, quindi, non era in alcun modo imputabile alla candidata, la quale aveva correttamente adempiuto a tutti gli obblighi procedurali.

Pertanto, il Tribunale ritiene che la Commissione, pur essendo stata tempestivamente informata delle cause dell’irregolarità, avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, consentendo al pubblico ufficiale di regolarizzare le formalità di autentica, anche previa riconvocazione dei candidati. L’adozione del provvedimento di esclusione si appalesa, invece, illogica e irrazionale, in quanto sacrifica una prerogativa costituzionale senza che la candidata abbia violato alcun obbligo di diligenza. Il ricorso viene accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e ammissione della candidata alle elezioni, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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