Valutazione obbligatoria delle necessità nel permesso transito in deroga (TAR Liguria n. 790 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione al transito in deroga ai divieti di circolazione di cui all’art. 7, comma 4, primo periodo, d.lgs. n. 285/1992 è potere discrezionale dell’ente proprietario della strada, esercitabile “per accertate necessità” dell’istante, a prescindere dalla sussistenza dei requisiti per il rilascio del contrassegno disabili di cui all’art. 381 d.P.R. n. 495/1992. A fronte di una domanda di permesso in deroga, l’amministrazione è tenuta a valutare adeguatamente i bisogni rappresentati dal privato, non potendo limitarsi ad opporre il divieto di transito e il carattere pedonale della via, ed è onerata di verificare la possibilità di subordinare il permesso a speciali condizioni e cautele idonee a garantire la sicurezza della circolazione. Le ragioni del diniego devono essere esposte nel provvedimento, con divieto di integrazione postuma della motivazione in sede giudiziale.

Il Fatto

Un residente affetto da patologie che gli imponevano di evitare il sovraccarico funzionale e quindi la percorrenza a piedi di salite e discese, aveva ottenuto per tre anni consecutivi dal Comune l’autorizzazione a transitare con il proprio scooter in una strada pedonale in forte pendenza per raggiungere l’abitazione. A seguito del rifacimento della pavimentazione stradale e della nuova ordinanza che ribadiva il divieto di transito veicolare, l’amministrazione aveva respinto l’ennesima istanza, rilevando sia l’assenza del contrassegno disabili sia l’incompatibilità della nuova conformazione della sede viaria con il transito dei motoveicoli. Il diniego era stato impugnato dall’interessato, che deduceva, tra l’altro, la violazione dell’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 285/1992, per non aver l’ente valutato la sussistenza di “accertate necessità” diverse dall’impedimento motorio grave.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente respinto le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune, qualificando il provvedimento impugnato come atto di conferma propria, adottato all’esito di una rinnovata istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi, e quindi autonomamente lesivo e impugnabile. Ha altresì escluso l’onere di impugnare l’ordinanza che aveva stabilito la disciplina viabilistica ordinaria, non essendo questa oggetto di contestazione, vertendo la controversia sulla mancata concessione di una deroga personale.

Nel merito, il Collegio ha accolto il motivo incentrato sulla violazione dell’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 285/1992, osservando che la norma attribuisce all’ente proprietario della strada il potere di consentire l’accesso e il transito veicolare in zone interdetta, per qualunque tipo di esigenza dell’istante, purché “accertata”, anche subordinando il permesso a speciali condizioni e cautele. Il diniego non può quindi fondarsi esclusivamente sull’assenza dei requisiti per il rilascio del contrassegno disabili di cui all’art. 381 d.P.R. n. 495/1992:

Nella specie, la documentazione sanitaria prodotta dal ricorrente dimostrava la necessità di non affrontare a piedi salite e discese, senza che tale condizione integrasse un impedimento assoluto alla deambulazione — circostanza che rendeva anzi non conseguibile il contrassegno — ma comunque idonea a configurare un’interesse meritevole di tutela. Il Comune, tuttavia, non aveva verificato la possibilità di consentire il transito in una porzione laterale della strada rimasta pianeggiante, né aveva valutato l’adozione di cautele specifiche, quali la marcia a passo d’uomo, l’uso del clacson o l’esclusione della deroga in caso di pioggia, nonostante il parere favorevole dell’azienda dei servizi territoriali.

Il TAR ha infine dichiarato inammissibile il tentativo dell’amministrazione di integrare postuma la motivazione del provvedimento in sede giudiziale, deducendo l’esistenza di un percorso alternativo, atteso che la motivazione costituisce presidio di legalità sostanziale ineliminabile della decisione amministrativa, con conseguente annullamento del diniego.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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