Cessazione della materia del contendere per integrale pagamento della misura di ripiano in sanatoria del payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 12754 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il pagamento, in applicazione dell’art. 7 del decreto-legge n. 95/2025, delle somme corrispondenti alla percentuale di quanto determinato a carico del soggetto obbligato a titolo di payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 determina la cessazione della materia del contendere rispetto all’impugnazione degli atti di ripiano del superamento del tetto di spesa. L’avvenuto adempimento della prestazione pecuniaria, che costituisce l’oggetto sostanziale della controversia, fa venir meno l’interesse concreto e attuale alla decisione nel merito, non residuando alcuna utilità ulteriore per la parte ricorrente.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, impugnava dinanzi al TAR Lazio una pluralità di atti, tra cui il decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015-2018, e la determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n. 2426 del 14.12.2022, con cui erano stati approvati gli elenchi delle aziende fornitrici soggette al ripiano. Con tali provvedimenti, la ricorrente risultava inclusa tra i soggetti obbligati alla restituzione della quota parte del superamento del tetto di spesa, secondo il meccanismo del payback disciplinato dall’art. 9-ter del decreto-legge n. 78/2015.
Nel corso del giudizio, la società domandava l’annullamento degli atti impugnati, contestando la legittimità del riparto e dell’individuazione delle somme dovute. Il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e la Regione Piemonte si costituivano in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la società ricorrente, con documentazione depositata in data 7 luglio 2026, aveva comprovato l’avvenuto pagamento delle somme corrispondenti al 25% di quanto determinato a suo carico a titolo di payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, in applicazione dell’art. 7 del decreto-legge n. 95/2025. Tale disposizione ha introdotto una misura di definizione agevolata della pretesa creditoria, consentendo ai soggetti obbligati di estinguere il debito mediante il versamento di una percentuale ridotta dell’importo originariamente richiesto.
Il pagamento integrale di quanto dovuto secondo la disciplina della sanatoria ha indotto il Tribunale a ritenere obiettivamente cessata la materia del contendere. L’adempimento dell’obbligazione pecuniaria, che costituiva l’oggetto sostanziale della controversia, ha infatti eliminato ogni residua utilità che la società ricorrente avrebbe potuto conseguire dalla decisione nel merito delle censure dedotte avverso gli atti di ripiano.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza pronunciarsi sulla fondatezza delle doglianze relative alla legittimità degli atti impugnati. In ragione dell’esito della controversia e della sopravvenienza normativa che ha determinato il pagamento, il Collegio ha ravvisato giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
La pronuncia si inserisce nel contenzioso seriale avviato dai fornitori di dispositivi medici avverso i provvedimenti di ripiano, conclusosi, per i soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata, con una declaratoria di cessazione della materia del contendere che non implica alcuna valutazione nel merito sulla legittimità del meccanismo di ripiano.
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Nota della Redazione
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