Rigetto delle censure avverso diffide a SCIA per accessibilità e allineamenti (TAR Lombardia n. 1916 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Allorquando un provvedimento amministrativo sia fondato su una pluralità di ragioni autonome fra loro, è sufficiente la legittimità anche di una sola di esse, idonea di per sé a sostenerne e comprovarne la validità, per respingere il ricorso volto all’integrale annullamento dell’atto, con assorbimento delle censure indirizzate agli altri motivi. Le valutazioni dell’Amministrazione in materia di accessibilità e sicurezza della circolazione derivanti dalla trasformazione di un compendio da produttivo a residenziale non sono illogiche né incongrue, specie ove il passo carraio esistente risulti inidoneo a sostenere il maggior traffico veicolare e pedonale. L’art. 46, comma 2, d.P.R. n. 495/1992, pur riferito ai nuovi passi carrai, esprime un’esigenza di sicurezza della circolazione che opera anche nell’ambito della complessiva valutazione sulla necessità di un nuovo accesso. Il rispetto delle prescrizioni morfologiche delle norme di attuazione del Piano delle Regole del PGT, con riguardo al mantenimento degli allineamenti, costituisce autonoma ragione ostativa, ove non sia attivato il procedimento di deroga previsto dallo strumento urbanistico e dal regolamento edilizio.
Il Fatto
La società ricorrente presentava al Comune una SCIA per la demolizione di un fabbricato a destinazione produttiva e la ricostruzione, su area inserita in un più ampio compendio con accesso da un unico passo carraio, di un edificio residenziale di cinque piani fuori terra, con diciotto unità immobiliari e un piano interrato.
A fronte delle diverse segnalazioni depositate, il Comune notificava ripetute diffide a non eseguire le opere. Le ultime due — quella del 9.2.2024 e quella del 15.3.2024 — richiamavano anche il parere negativo della Direzione Mobilità del 23.2.2024, incentrato sull’inidoneità del passo carraio a sostenere il nuovo carico di traffico. La società impugnava tali atti davanti al TAR, con domanda di sospensiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta prioritariamente il motivo relativo al parere negativo della Direzione Mobilità, richiamato nella diffida del 15.3.2024 a fondamento dell’atto. Il parere evidenzia la lacunosità della documentazione e, soprattutto, l’inidoneità dell’esistente passo carraio — realizzato allorché il comparto aveva destinazione produttiva — a fronteggiare l’aumento del traffico veicolare e pedonale conseguente alla riconversione residenziale.
Il Tribunale osserva che, pur essendo la via classificata come strada urbana locale interzonale di non rilevante importanza viabilistica, vi sarà comunque un aumento dei veicoli e dei pedoni. L’accesso produttivo era di norma circoscritto alle giornate e agli orari lavorativi, mentre quello residenziale interessa l’intera giornata, comprese le ore serali e i giorni festivi. Il richiamo all’art. 46, comma 2, d.P.R. n. 495/1992, che vieta di realizzare passi carrai a distanza inferiore a 12 metri dalle intersezioni, si inserisce in tale quadro argomentativo, involgendo un’evidente esigenza di sicurezza della circolazione.
Non convince la tesi della ricorrente circa la contraddittorietà tra la richiesta di arretramento del confine per completare il marciapiede e l’esigenza di rispettare l’allineamento con l’edificato preesistente. L’esigenza di completamento del marciapiede non è illogica né sproporzionata, mentre le prescrizioni impugnate rilevano il mancato rispetto della norma morfologica dello strumento urbanistico. L’analisi del traffico depositata in giudizio costituisce documento nuovo, mai prodotto in sede procedimentale, e non è idonea a confutare le osservazioni del parere.
Quanto ai motivi sulla morfologia, l’art. 21, comma 3, delle norme di attuazione del Piano delle Regole prescrive che gli interventi edilizi diretti mantengono gli allineamenti rispetto alle edificazioni preesistenti sullo spazio pubblico. La tavola di progetto evidenzia che il nuovo allineamento è arretrato rispetto alla pubblica via. Le stesse norme consentono la deroga, ma solo nel rispetto del procedimento di cui all’art. 21, comma 8, e all’art. 35 del regolamento edilizio comunale, che richiede un atto d’obbligo previo parere vincolante della Commissione per il Paesaggio: procedimento non attivato nel caso concreto.
Accertata la legittimità degli argomenti viabilistici e morfologici, il Collegio richiama il principio affermato dalla Adunanza Plenaria n. 5 del 2015: la legittimità di una sola delle autonome ragioni poste a base dell’atto esime dall’esame delle altre censure. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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