Raccolta organizzata di scommesse per allibratore estero: integra il reato (Cass. pen. Sez. III n. 3040 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Lo svolgimento in forma organizzata dell’attività di accettazione o raccolta, ovvero di intermediazione, anche per via telematica, di scommesse, da parte di chi non abbia richiesto l’autorizzazione di polizia prevista dall’art. 88 R.D. n. 773 del 1931 e agisca per conto di un allibratore estero privo di concessione, integra il reato di cui all’art. 4, commi 1 e 4 bis, legge n. 401 del 1989, indipendentemente dalla illegittimità del mancato rilascio della concessione. È irrilevante, a tal fine, la modalità di raccolta delle scommesse tramite conti gioco online anziché da banco, poiché l’art. 1, comma 644, legge n. 190 del 2014 non riconosce alcuna liceità a tale modalità di esercizio dell’attività. La prova del pre-indirizzamento dei computer al sito del bookmaker costituisce circostanza secondaria, a fronte della pregnanza degli altri elementi probatori convergenti.
Il Fatto
Il titolare di una ditta esercente attività di sala scommesse veniva condannato dal Tribunale, con i doppi benefici di legge, per il reato di esercizio abusivo di raccolta di scommesse, per aver svolto, in assenza dell’autorizzazione di polizia, attività organizzata di accettazione e raccolta di giocate per conto di un operatore straniero privo di concessione in Italia.
La Corte di appello, in parziale riforma, riduceva la pena, confermando nel resto la decisione di primo grado. Il condannato proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, censurando il giudizio di colpevolezza, il vizio di motivazione, il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e la violazione del divieto di reformatio in peius.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato. Quanto ai primi due motivi, la Corte rileva che le conformi sentenze di merito, le cui motivazioni si integrano in un apparato argomentativo unitario, hanno compiuto un’adeguata ricostruzione della vicenda. Gli accertamenti di polizia giudiziaria hanno evidenziato che il ricorrente svolgeva attività organizzata di raccolta di scommesse per conto dell’operatore estero, privo di concessione, essendo egli stesso privo dell’autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. e disponendo solo della comunicazione di inizio attività come Internet point.
La natura effettiva dell’attività è stata desunta da una pluralità di elementi convergenti: l’affissione di cartelli con le quotazioni delle scommesse, l’esposizione del marchio dell’operatore nelle vetrofanie, la messa a disposizione di schedine e penne, la presenza di computer e stampante termica, il ritrovamento di ricevute di giocate, nonché i cartelli che spiegavano le regole di annullamento e pagamento delle vincite, inutili ove l’attività fosse gestita in autonomia dai clienti.
La Corte richiama la costante affermazione secondo cui l’attività organizzata di raccolta di scommesse per conto di allibratore estero privo di concessione integra la fattispecie incriminatrice, essendo irrilevante la modalità di raccolta tramite conti gioco online. L’art. 1, comma 644, legge n. 190 del 2014 non riconosce liceità a tale modalità, limitandosi a prevedere ulteriori obblighi e divieti. La prova del pre-indirizzamento dei computer al sito del bookmaker non è decisiva, trattandosi di circostanza secondaria e non neutralizzata dalla mancanza di avventori al momento del sopralluogo.
Quanto al terzo motivo, la Corte territoriale ha correttamente escluso il requisito della non abitualità, stante lo svolgimento dell’attività illecita verso un pubblico indeterminato di scommettitori, in modo organizzato e destinato a protrarsi nel tempo. La cristallizzazione della contestazione a una data specifica non smentisce tale valutazione, essendo quella solo il giorno dell’accertamento di una condotta non episodica. Il giudizio sulla tenuità dell’offesa va operato con i criteri dell’art. 133, comma primo, cod. pen., essendo sufficiente l’indicazione degli elementi ritenuti rilevanti.
Infine, il quarto motivo è rigettato: la riduzione della pena da due anni a un anno, operata sulla pena base di un anno e sei mesi, non integra alcuna reformatio in peius, poiché i giudici di appello hanno applicato i più favorevoli limiti edittali sopravvenuti, pervenendo a un risultato finale inferiore alla misura media. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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