Carta docenti: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Umbria n. 136 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il credito del docente alla carta docenti, accertato con sentenza di condanna del giudice del lavoro passata in giudicato, è tutelabile con il ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm. L’Amministrazione non può subordinare la soddisfazione del credito all’esperimento di nuovi adempimenti amministrativi previsti dalla procedura telematica, né pretendere che il creditore attenda senza certezza di tempi. Una simile pretesa è eccessiva ed esorbitante rispetto ai doveri di correttezza e buona fede. Il giudice amministrativo assegna quindi all’Amministrazione un termine per l’esecuzione e nomina, sin d’ora, un commissario ad acta per il caso di infruttuoso decorso del termine.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Perugia, sezione lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’istruzione al pagamento del bonus carta del docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21, oltre alle spese. La sentenza, notificata in forma esecutiva, non era stata impugnata ed era divenuta definitiva.
Non avendo ricevuto alcuna somma, il docente ha proposto ricorso al TAR Umbria per l’ottemperanza al giudicato, chiedendo l’assegnazione di un termine di sessanta giorni all’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di inerzia. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da un rilievo istruttorio: dagli atti non emerge che tutte le somme spettanti in forza della sentenza di condanna siano state corrisposte. Il presupposto dell’ottemperanza è dunque integrato, non risultando dimostrata la completa esecuzione del giudicato.
Nel merito, il Tribunale richiama la propria giurisprudenza conforme, formatasi in numerosi giudizi analoghi, e conferma la fondatezza delle pretese esecutive dei docenti. La difesa erariale aveva sostenuto la legittimità del mancato pagamento facendo leva sulla pubblicazione di avvisi sul sito istituzionale del Ministero e su quello dell’USR Umbria, finalizzati a raccogliere nuovamente le richieste di pagamento, e sui doveri di leale collaborazione, buona fede e correttezza gravanti sulle parti del rapporto di lavoro.
La tesi non regge. Il Tribunale ribadisce che la pretesa a che il creditore attenda ulteriormente, senza avere certezza di tempi, prima di tutelarsi in giudizio, appare eccessiva ed esorbitante i doveri di correttezza e buona fede. Nessuna norma supporta la necessità che il docente, per ottenere la soddisfazione del credito, esperisca gli adempimenti della procedura telematica e attenda senza garanzie che la propria posizione sia presa in considerazione. Tanto meno è prevista la sospensione dei giudizi.
In mancanza di modifiche alle procedure amministrative e ai tempi di pagamento, il Collegio conclude per la completa esecuzione della sentenza. Assegna al Ministero un termine di sessanta giorni e nomina sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Perugia, o un funzionario delegato, per il caso di infruttuoso decorso del termine.
Il commissario, su richiesta della parte ricorrente, provvederà in via sostitutiva al rilascio della carta docente, all’accredito delle somme riconosciute e al pagamento di quanto non ancora corrisposto. Per l’attività svolta gli spetta un compenso di euro 500,00, a carico del Ministero inottemperante. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate forfettariamente, nel rispetto dei minimi tariffari. Il Collegio dispone infine la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti per l’Umbria e alla Ragioneria Generale dello Stato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.