Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su carta elettronica del docente (TAR Lombardia n. 1065 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo giudiziale passato in giudicato vincola l’Amministrazione all’esecuzione della prestazione in esso accertata. Il giudizio non ha contenuto costitutivo quanto al credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. I conteggi prodotti dal creditore, in particolare per capitale residuo e interessi, non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, dovendosene verificare misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e di legge. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, l’azione esecutiva è proponibile.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 4878/2024, pubblicata il 05.11.2024 e passata in giudicato, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente, a titolo di carta elettronica del docente, la somma complessiva di euro 2.000,00 per quattro anni scolastici.

Il titolo è stato notificato il 05.11.2024. L’Amministrazione non ha adempiuto e la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, e si fonda su titolo dotato di efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il Tribunale precisa la natura del giudizio: esso non ha contenuto costitutivo del credito, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. Ne deriva che l’entità delle somme indicate dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione. Per capitale residuo e interessi deve essere verificata l’esatta misura e decorrenza secondo il titolo e gli artt. 1283 e ss. cod. civ.

È accertato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, che le Amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici devono osservare prima che sia avviata l’azione esecutiva.

Il ricorso è pertanto accolto. È dichiarata l’inottemperanza dell’Ente resistente, al quale è assegnato termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme del titolo, degli accessori e oneri maturati, nonché degli interessi legali successivi, nei limiti sopra indicati. In caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il dirigente indicato, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni; nessun compenso è dovuto per rientrare l’incarico nei compiti istituzionali.

Sull’inadempimento non controverso, l’Amministrazione è condannata alle spese del giudizio, liquidate in dispositivo tenendo conto dell’attività minima e stereotipata richiesta in materia, con distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c. e artt. 26 e 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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