Responsabilità erariale per indebita percezione di contributi PAC da soggetto condannato (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 120 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La percezione di contributi pubblici erogati nell’ambito della Politica Agricola Comune da parte di soggetto già destinatario di sentenza definitiva per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. integra violazione del divieto posto dall’art. 67, commi 1 e 8, d.lgs. n. 159/2011 e determina danno erariale risarcibile. L’omessa comunicazione all’Amministrazione erogatrice della causa ostativa, con la conseguente falsa rappresentazione delle condizioni di legittima percezione dei contributi, integra il nesso causale e l’elemento soggettivo del dolo. Il dies a quo della prescrizione decorre dalla notizia specifica e concreta del danno, che nell’ipotesi di dichiarazioni autocertificate non corrispondenti al vero coincide con l’accertamento investigativo, non essendo desumibile dal mero riscontro formale della documentazione prodotta.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio il titolare di una ditta individuale operante nel settore agricolo, cessata alla fine del 2022, per sentirlo condannare al pagamento in favore dell’organismo pagatore regionale della somma di euro 19.769,82, oltre rivalutazione, interessi e spese. L’azione origina da una segnalazione della Guardia di Finanza che, nell’ambito delle verifiche sul contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle erogazioni di contributi europei e nazionali, ha rilevato che il convenuto, tra il 2015 e il 2021, aveva percepito erogazioni a valere sul F.E.A.G.A. (Domanda Unica di Pagamento) e sul F.E.A.S.R. (Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 e 2014-2020).

Dagli accertamenti è emerso che il convenuto, in data 14.05.1992, era stato condannato dalla Corte di Assise di Nuoro per delitti tra cui quello di cui all’art. 630 cod. pen., con sentenza divenuta irrevocabile il 3 marzo 1998. Non essendo intervenuta riabilitazione, secondo la prospettazione accusatoria la condanna integrava la causa di divieto alla percezione di contributi pubblici. Invitato a presentare deduzioni, il convenuto non ha replicato, è rimasto contumace e non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente dichiarato la contumacia del convenuto, regolarmente notiziato, ai sensi dell’art. 93 del codice di giustizia contabile. Ha poi affrontato l’eccezione, desumibile dagli atti, relativa alla prescrizione. Il Collegio ha osservato che le dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto erano solo all’apparenza corrette e che la fattispecie dannosa si è disvelata soltanto a seguito dell’attività investigativa della Guardia di Finanza, non potendo emergere dal mero esame della documentazione depositata presso l’organismo pagatore.

Da qui la conclusione che la presentazione delle domande non era idonea a consentire un’effettiva conoscenza o evidente conoscibilità del fatto, poiché un riscontro di rito non avrebbe fatto emergere le situazioni poi contestate. Il dies a quo della prescrizione è stato quindi riferito alla notizia specifica e concreta di danno, coincidente con la comunicazione investigativa del 2.11.2021. L’azione è stata pertanto ritenuta tempestiva, essendo invito e citazione intervenuti entro il quinquennio.

Nel merito, la Corte ha ritenuto pacifico che il convenuto fosse stato condannato con sentenza definitiva per uno dei delitti richiamati dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. Ha quindi richiamato l’art. 67, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 159/2011, che preclude alle persone condannate di ottenere contributi e altre erogazioni pubbliche per l’esercizio di attività imprenditoriali, e il comma 8, che estende tale divieto ai condannati con sentenza definitiva per i delitti ivi indicati. Nel riportare il testo della disposizione, la Corte ha dato conto delle modifiche introdotte dall’art. 24 del D.L. n. 113/2018, convertito con modificazioni, e della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte costituzionale n. 178 del 2021, limitatamente ai reati di cui all’art. 640, secondo comma, n. 1), e all’art. 640-bis cod. pen.

Il pregiudizio erariale derivante dall’illegittima percezione di finanziamenti successivi alla condanna irrevocabile è stato causalmente ricondotto all’omessa comunicazione, da parte del convenuto, dell’intervenuta causa preclusiva, con conseguente falsa rappresentazione delle condizioni di legittima percezione. La Corte ha sottolineato che tali condizioni erano espressamente richiamate nelle domande di aiuto, nelle quali il richiedente dichiarava di conoscere le norme sull’ammissibilità e di non trovarsi in presenza di cause di divieto ai sensi della normativa antimafia, e che le dichiarazioni erano rese in autocertificazione, non essendo richiesta la certificazione antimafia per gli importi in questione.

Su queste basi il Collegio ha ritenuto il convenuto responsabile a titolo di dolo dell’intero danno, condannandolo al risarcimento di euro 19.769,82 in favore dell’organismo pagatore regionale, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dalla data dell’ultimo pagamento e interessi legali dalla pubblicazione, con spese processuali liquidate in euro 165,02.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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