Mobbing del dirigente scolastico e danno erariale indiretto: irrilevante l’archiviazione penale (Corte dei Conti Sez. II App. n. 84 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di archiviazione adottato ex art. 409 cod. proc. pen. non vincola il giudice contabile e non produce preclusioni in ordine alla qualificazione del fatto come illecito fonte di danno erariale. Il mobbing non integra autonoma ipotesi di reato, salvo che le singole condotte siano sussumibili in fattispecie penalmente tipizzate. Il dirigente scolastico risponde del danno erariale indiretto subito dall’Amministrazione per le condotte vessatorie poste in essere ai danni di un dipendente. Non è configurabile una colpa d’apparato concorrente quando l’illecito proviene dallo stesso soggetto cui incombe l’obbligo di protezione ex art. 2087 cod. civ..
Il Fatto
La Procura contabile ha citato in giudizio il dirigente scolastico di un istituto sardo per sentirlo condannare al risarcimento del danno erariale indiretto derivante dalla condanna subita dall’Amministrazione davanti al giudice civile per le condotte di mobbing realizzate ai danni di un’assistente amministrativa.
La Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna, con la sentenza n. 6/2024, ha accolto integralmente l’azione, condannando il dirigente al pagamento di € 59.264,83 in favore del Ministero. Propone appello il condannato, deducendo l’archiviazione del procedimento penale per i medesimi fatti, l’esclusione dell’intento persecutorio e la responsabilità concorrente del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, oltre alla configurabilità della colpa d’apparato.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello esamina il primo motivo e lo rigetta. Il decreto di archiviazione, adottato ai sensi dell’art. 409 cod. proc. pen., non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente qualificato dal giudice contabile, poiché il provvedimento presuppone l’assenza di un processo e non dà luogo a preclusioni di alcun genere. La Corte richiama sul punto l’orientamento della Cassazione n. 25927/2024, n. 1157 del 2021 e n. 12489 del 2022.
Il Collegio sottolinea che il mobbing non integra autonoma ipotesi di reato: gli atti persecutori sono sussumibili nei maltrattamenti solo se il rapporto assume natura para-familiare, secondo Cass. pen. n. 14754/2018 e n. 45077/2015, oppure negli atti persecutori in presenza di un vulnus alla libera autodeterminazione della vittima. Nessuno dei due presupposti ricorre nella fattispecie.
Gli atti di causa e le testimonianze raccolte nel processo civile confermano che la dipendente, negli anni dal 2006 al 2011, ha subito condotte persecutorie e mortificanti, poste in essere con sistematicità e reiterazione. La Corte valorizza anche il mutamento delle mansioni, con assegnazione di compiti mai svolti in precedenza e privi di supporto formativo, quale strumento di vessazione.
Quanto al secondo motivo, il Collegio esclude la responsabilità concorrente del DSGA. Il quadro normativo — art. 25 del d.lgs. 165/2001, art. 16 del d.P.R. 275/1999 e art. 53 del CCNL 2006/2009 — riconduce al dirigente l’adozione dei provvedimenti di gestione del personale. Il piano delle attività è adottato dal dirigente scolastico, che verifica la congruenza delle proposte del DSGA rispetto alle proprie direttive.
Infine, la Corte esclude la colpa d’apparato. L’obbligo di protezione dell’integrità psico-fisica del lavoratore incombe ex art. 2087 cod. civ. sul dirigente, sicché la condotta illecita è stata realizzata dallo stesso soggetto tenuto alla tutela. L’appello è rigettato, con conferma della sentenza di prime cure e condanna dell’appellante alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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