Prescrizione dell’azione erariale e danno da credito già prescritto (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 133 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno da mancata riscossione, il termine prescrizionale quinquennale dell’azione erariale decorre dal momento in cui l’amministrazione ha conoscenza o conoscibilità della definitiva inesigibilità del credito. Tale conoscibilità non coincide con l’accertamento giudiziale civile di nullità delle notificazioni, poiché la prescrizione del credito sanzionatorio può essere già maturata prima dell’emissione degli atti e rientrare nella sfera di conoscenza dell’ente in forza degli annullamenti in autotutela e delle segnalazioni interne. Ne consegue che l’azione di responsabilità è prescritta quando l’invito a dedurre intervenga oltre cinque anni da tale momento.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un verbale di accertamento dei Carabinieri del 2006, da cui scaturivano tre ordinanze-ingiunzioni regionali per sanzioni amministrative in materia agrumaria, emesse nell’ottobre 2011 per oltre otto milioni di euro. Un trasgressore principale proponeva opposizione avverso le cartelle esattoriali; il Tribunale di Palmi, con sentenza n. 489/2021, accoglieva l’opposizione rilevando la nullità della notificazione delle ordinanze.

Sulla scorta di tale pronuncia, la Procura regionale conveniva in giudizio quattro dirigenti regionali, contestando un’inerzia gravemente colpevole nella gestione delle procedure, con quote di responsabilità ripartite. I convenuti eccepivano, tra l’altro, la prescrizione dell’azione e il difetto di legittimazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta anzitutto il difetto di legittimazione passiva, respingendolo: la contestazione sulla titolarità della posizione sostanziale è questione di merito e non rende il convenuto estraneo alla causa, avendo egli il diritto di contraddire sulle contestazioni.

Respinta anche l’inammissibilità per pendenza dell’appello civile. La concomitante pendenza del giudizio ordinario non priva il danno dei requisiti di attualità e concretezza: amministrazione e Procura hanno legittimazione autonoma, e l’eventuale conflitto tra giudicati si risolverà in executivis.

Il nucleo della decisione è però la prescrizione. La tesi attorea individuava l’esordio nel momento di pubblicazione della sentenza civile. La Corte la respinge: il credito sanzionatorio era già prescritto al momento della notifica delle cartelle, poiché i termini quinquennali decorrevano dai verbali di contestazione del settembre 2006, mentre le ordinanze recano data ottobre 2011.

Determinante è la conoscibilità del danno. L’amministrazione ne aveva contezza già dal 2012, avendo annullato in autotutela alcune ordinanze per intervenuta prescrizione, e comunque dal 2016, quando ricevette l’atto di opposizione e la conseguente sospensiva. Non rileva che le notifiche fossero rituali: il diritto era comunque prescritto. Il danno era quindi conoscibile al massimo entro la fine del 2016, oltre cinque anni prima dell’invito a dedurre del 2023.

L’azione erariale è pertanto prescritta. Restano assorbite le ulteriori questioni e le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *