Anticipazioni stipendiali parametrali utili nella base pensionabile anche nelle riliquidazioni (Corte dei Conti Sez. I App. n. 84 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le anticipazioni stipendiali parametrali previste dall’art. 5, commi 2 e 3, del d. lgs. n. 193/2003 non costituiscono un emolumento una tantum, ma una voce corrisposta in un’unica soluzione e utile ai fini del calcolo della base pensionabile e dell’indennità di buonuscita. Il legislatore, quando ha inteso qualificare un emolumento come “una tantum”, lo ha espressamente affermato, come nelle ipotesi degli artt. 52, comma 5, 69 e 81 del d.P.R. n. 1092/1973. Ne consegue che l’aumento riconosciuto alla data del 1° settembre 2004 non può essere escluso dalle successive riliquidazioni del trattamento pensionistico. Il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, pur godendo di collocazione autonoma nell’ambito del Ministero della Difesa, non possiede personalità giuridica distinta, sicché il Ministero è legittimato a proporre appello avverso la sentenza che lo ha individuato come parte processuale.

Il Fatto

Il Ministero della Difesa ha proposto appello avverso la sentenza con cui il giudice territoriale aveva parzialmente accolto il ricorso del pensionato, ordinando la riliquidazione della pensione con computo nella base pensionabile delle anticipazioni stipendiali parametrali previste dall’art. 5, commi 2 e 3, del d. lgs. n. 193/2003, riconosciute alla data del 1° settembre 2004 anche rispetto alle successive riliquidazioni, con condanna agli arretrati nel limite del quinquennio precedente la domanda del 30 ottobre 2020.

Il Dicastero ha contestato la violazione della norma e dell’art. 53 del d.P.R. n. 1092/1973, sostenendo la legittimità del decreto di riliquidazione che già includeva l’anticipo per il 2004 e l’incremento a regime, e richiamando il d.P.R. n. 301/2004. Il pensionato ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del Ministero, non evocato in prime cure, e nel merito ha rivendicato l’integrale dovuto delle anticipazioni.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Sezione ha scrutinato l’eccezione di difetto di legittimazione attiva. Il ricorso di primo grado era stato proposto avverso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo, ma la sentenza impugnata individua la parte avversa nel Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dal medesimo Comando. L’art. 189 c.g.c. consente l’appello alle parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado: il Ministero, espressamente individuato come parte dalla sentenza gravata, è pertanto legittimato.

La Corte ha poi richiamato l’art. 155 del d. lgs. n. 66/2010, che colloca l’Arma dei Carabinieri con autonomia nell’ambito del Ministero della Difesa con rango di Forza armata, e gli artt. 162 e 166 del medesimo Codice, che ne delineano dipendenze funzionali e competenze. Su tali basi ha chiarito che il Comando generale non possiede personalità giuridica distinta rispetto al Dicastero: gode di collocazione autonoma ma pur sempre nell’ambito del Ministero, con il potere di rappresentanza di quest’ultimo.

Nel merito, la Sezione ha ritenuto l’appello infondato. Dal tenore letterale dei commi 2 e 3 dell’art. 5 del d. lgs. n. 193/2003, applicabili al pensionato collocato in congedo dal 1° settembre 2004 e in servizio al 1° gennaio 2004, emerge che le anticipazioni sono corrisposte in un’unica soluzione, in aggiunta al trattamento in godimento, e sono utili ai fini della base pensionabile e dell’indennità di buonuscita.

Aderendo a un’interpretazione letterale ex art. 12 delle preleggi, la Corte ha escluso che l’anticipazione configuri un emolumento una tantum. Il legislatore qualifica espressamente come tali altre indennità, come negli artt. 52, comma 5, 69 e 81 del d.P.R. n. 1092/1973. La fattispecie in esame, invece, prevede l’anticipazione dei nuovi trattamenti stipendiali, ossia incrementi strutturali a regime, con espressa inclusione nel calcolo della base pensionabile: l’aumento, quindi, non può essere escluso dalle successive riliquidazioni. Irrilevante è il controllo successivo di legittimità sul provvedimento del 2007, poiché l’art. 166 della legge n. 312/1980 ne comportava l’immediata efficacia, e la riliquidazione è intervenuta dopo la soppressione del controllo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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