Pensione privilegiata per gonartrosi bilaterale da interdipendenza tra infermità (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 116 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni privilegiate, l’aggravamento di un’infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio è idoneo a svolgere ruolo concausale nel determinismo della patologia insorta nel ginocchio controlaterale, per effetto della ridistribuzione del carico tra gli arti inferiori. Il quadro complessivo che ne deriva, non migliorabile, integra una gonartrosi bilaterale ascrivibile alla 8^ categoria della Tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981. Il riconoscimento del trattamento pensionistico decorre dalla data di presentazione della domanda di aggravamento, con interessi e rivalutazione.

Il Fatto

Il ricorrente, già militare in ferma breve dell’Esercito Italiano e congedato nel dicembre 1999, aveva ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità traumatica del ginocchio destro, con relativo decreto del 2012. Con istanza del marzo 2021 chiedeva di essere sottoposto a visita collegiale per aggravamento di tale infermità e, con successiva istanza integrativa, estendeva la richiesta al profilo dell’interdipendenza con la patologia accertata al ginocchio sinistro, deducendo un carico viziato.

Il Dipartimento Militare di Medicina Legale, da un lato, giudicava aggravata l’infermità del ginocchio destro; dall’altro, valutava la patologia del ginocchio sinistro non interdipendente con la prima. Su tale base il Comitato di verifica per le cause di servizio esprimeva parere negativo e il Ministero della Difesa adottava i decreti impugnati, con i quali, da un lato, concedeva l’indennità “una tantum” pari a due annualità di 8^ categoria e, dall’altro, respingeva la domanda di pensione privilegiata.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha impugnato i decreti ministeriali deducendo l’erroneità, l’infondatezza e la genericità del parere del Comitato di verifica, ritenuto inattendibile sotto il profilo medico-legale, e chiedendo l’accertamento del diritto al trattamento pensionistico privilegiato di 8^ categoria a vita, con interessi e rivalutazione.

Il Ministero della Difesa si è costituito sostenendo la correttezza del proprio operato e l’infondatezza del ricorso. La Sezione ha quindi disposto, con ordinanza n. 29/2024 del 12.03.2024, l’acquisizione del parere dell’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, formulando quesiti sull’aggravamento e sulla relativa ascrivibilità alla data della domanda, nonché sull’interdipendenza tra le due infermità e, in caso affermativo, sull’ascrivibilità per cumulo.

L’Ufficio Medico Legale, con parere del marzo 2025, ha risposto favorevolmente alla tesi del ricorrente. Dopo una puntuale ricognizione della documentazione sanitaria e una descrizione clinica delle patologie, ha evidenziato che il ginocchio sinistro ha subito gli effetti sfavorevoli della ridistribuzione di carico tra i due arti inferiori, a cagione della sofferenza del ginocchio controlaterale. Ne ha tratto la conclusione che l’infermità del ginocchio destro, già riconosciuta dipendente da motivi di servizio, pur in presenza di altri fattori coesistenti, ha svolto ruolo concausale nel determinismo della patologia del ginocchio sinistro.

Il Giudice ha ritenuto pienamente condivisibili tali valutazioni, sorrette da motivazioni valide, puntuali ed esaustive. L’aggravamento dell’infermità del ginocchio destro, già riconosciuto nel 2021, unito alla patologia del ginocchio sinistro, pure in essere alla medesima data e concausalmente dipendente dalla prima, conduce a un quadro complessivo non migliorabile di gonartrosi bilaterale, meritevole di ascrizione alla 8^ categoria della Tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata di 8^ categoria a vita a decorrere dal 16.03.2021, oltre interessi e rivalutazione secondo legge. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della natura della controversia e delle difficoltà inerenti all’accertamento sanitario della dipendenza della seconda infermità sotto il profilo dell’interdipendenza con la prima.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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