Consulenza medico-legale al CML e questioni di fatto vietate in appello (Corte dei Conti Sez. III App. n. 111 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi pensionistici la Corte dei conti può affidare l’accertamento medico-legale al Collegio Medico-Legale presso il Ministero della difesa senza che ciò determini un vulnus alle garanzie del giusto processo. L’organo collegiale pubblico, composto da soggetti di elevata qualificazione, opera come ausiliario del giudice e non presta attività in favore di alcuna delle parti in causa, cosicché la normativa sull’incompatibilità non è invocabile rispetto all’organo genericamente indicato. Non è necessaria la procedimentalizzazione dell’attività né la contestualità del confronto tra consulente d’ufficio e consulente di parte, restando il contraddittorio garantito dall’esame delle deduzioni del CTP e dal loro richiamo nel parere finale. Nei giudizi pensionistici l’appello è limitato ai motivi di diritto: il difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile solo in caso di motivazione assente o meramente apparente, non già quando si risolva in critiche alle valutazioni medico-legali.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in congedo, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità al fine di ottenere la pensione privilegiata, avendo riportato diagnosi di gastroresezione per ulcera gastrica. La domanda era stata rigettata in via amministrativa per il decorso del termine di decadenza quinquennale dal congedo e, in primo grado, il ricorso era stato respinto.
La sentenza era annullata in appello con rinvio al primo giudice in diversa composizione. Nel giudizio di riassunzione, espletate due consulenze, il giudice accertava la non dipendenza della patologia da causa di servizio e rigettava nuovamente il ricorso. Proponeva quindi appello il ricorrente, contestando la nomina del consulente e la mancata revoca delle ordinanze istruttorie nonché il difetto di motivazione della sentenza.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, la Sezione ribadisce che, in forza della disciplina speciale in materia pensionistica, la Corte dei conti può avvalersi degli ospedali militari o civili, del Collegio Medico-Legale presso il Ministero della difesa e dell’Ufficio Medico-Legale presso il Ministero della salute. Il codice di giustizia contabile non ha superato tale assetto: all’art. 2 disp. att. c.g.c., che indica “normalmente” gli iscritti all’albo, si affianca l’art. 23, comma 3, c.g.c., che consente di incaricare gli appartenenti a strutture e organismi di pubbliche amministrazioni.
La Corte richiama l’ordinanza n. 248 del 2007 della Corte costituzionale, che ha reputato non lesivo del diritto di difesa il ricorso agli organi di consulenza pubblici, e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza Placì vs Italia del 21.1.2014), secondo cui non può darsi apoditticamente per scontata la carenza di imparzialità di tale organo, dovendosene valutare l’operato nel caso concreto. Il Collegio Medico-Legale non presta attività in favore del Ministero della difesa, ma agisce quale ausiliario del giudice; le sue conclusioni non sono vincolanti e restano soggette al libero apprezzamento del giudice.
Quanto alla consulenza dell’UML, il Collegio esclude la necessità della contestualità del confronto: la procedimentalizzazione riguarda la sola consulenza tecnica d’ufficio, non l’accertamento demandato a organismi pubblici. Nella specie le deduzioni del CTP erano state esaminate e richiamate nel parere finale, sicché il contraddittorio risulta concretamente garantito. La visita per delega era prevista dall’ordinanza che aveva disposto la consulenza.
Sul secondo motivo, la Corte ricorda che l’art. 170 c.g.c. limita l’appello ai motivi di diritto. Il difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile solo ove la sentenza manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente. Nel caso concreto la sentenza di primo grado dà conto dell’iter logico seguito e del perché nessuna violazione dell’art. 64 d.P.R. n. 1092/1973 sia ravvisabile. La censura si risolve quindi in critiche alle valutazioni medico-legali, questioni di fatto non esaminabili in appello.
L’appello è pertanto dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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