Nessuna responsabilità di posizione dei consiglieri per i controlli interni omessi (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 44 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione prevista dall’art. 148, comma 4, TUEL in caso di accertata assenza o inadeguatezza del sistema dei controlli interni non configura una responsabilità di posizione o oggettiva degli amministratori comunali o provinciali. I consiglieri comunali, ivi compreso il presidente del Consiglio, non sono titolari di un dovere giuridico di attivarsi per la mancata adozione di tutti gli atti rientranti nella competenza dell’organo consiliare. L’art. 43 TUEL attribuisce loro una mera facoltà di iniziativa e di impulso, che non può convertirsi in un obbligo di supplenza dei soggetti istituzionalmente competenti a proporre la deliberazione. Ne consegue che la responsabilità sanzionatoria richiede la prova di una condotta specificamente contestata e non può fondarsi sul solo ruolo rivestito nell’ente.
Il Fatto
Con decreto n. 2/2025, depositato il 9 maggio 2025, il giudice monocratico presso la Sezione giurisdizionale regionale per il Molise aveva condannato, unitamente ad altri amministratori, il presidente del Consiglio comunale e due consiglieri comunali di opposizione al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 148, comma 4, TUEL, in favore del Comune.
La contestazione riguardava la mancata realizzazione del sistema integrato dei controlli interni nel triennio 2017-2019, nonostante i rilievi espressi dalla Sezione regionale di controllo con tre deliberazioni. Avverso il decreto gli interessati hanno proposto opposizione ex art. 135 c.g.c. davanti al collegio, contestando la genericità dell’imputazione, l’assenza di prova della conoscenza dei rilievi e la configurazione di una responsabilità oggettiva.
La Motivazione della Corte
Il collegio respinge l’eccezione di nullità del decreto opposto: dall’impianto accusatorio emerge con sufficiente chiarezza che l’oggetto della contestazione è l’assenza di iniziativa dei consiglieri rispetto alla funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consiglio.
Nel merito, le doglianze colgono nel segno. La Corte afferma che non sussiste, in capo ai singoli consiglieri, un dovere giuridico di attivarsi su tutte le competenze intestate all’organo rappresentativo dall’art. 42 TUEL. La volontà dell’assise si forma attraverso deliberazioni collegiali che presuppongono un iter in cui la competenza propositiva spetta al sindaco e alla giunta. Nemmeno gli atti vitali per l’ente sfuggono a questa logica.
Pertanto i consiglieri, salvo il caso di mancata approvazione ingiustificata di uno specifico argomento iscritto all’ordine del giorno, non rispondono della mancata adozione dei provvedimenti di competenza consiliare, né hanno l’obbligo di promuovere la proposta in sostituzione degli inadempienti. La facoltà di cui all’art. 43 TUEL non include il dovere di acquisire notizie da fonti aperte per individuare omissioni.
Applicando tali coordinate, il Comune era dotato di un regolamento dei controlli interni approvato nel 2013 e dichiarato conforme a legge dal segretario generale con nota antecedente al primo rilievo. Inoltre le deliberazioni della Sezione di controllo risultano inviate a un solo indirizzo pec dell’ente, senza evidenza di trasmissione agli odierni ricorrenti, nemmeno al presidente del Consiglio.
Rileva altresì che i due consiglieri di opposizione avevano presentato una richiesta di convocazione del Consiglio sul punto specifico e che nella seduta conseguente il sindaco aveva assicurato la presa in carico della problematica. Quanto al presidente del Consiglio, il suo ruolo super partes di organizzazione dei lavori non gli imponeva alcuna funzione propositiva, avendo peraltro convocato l’assise su sollecitazione della minoranza. La Corte accoglie quindi il ricorso, riforma il decreto e assolve i ricorrenti, liquidando le spese legali a carico dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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