Fondo immigrazione, avanzamento della gestione accertato dal controllo concomitante (Corte dei Conti Coll. contr. concomitante n. 35 del 09.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo concomitante sulla gestione, il Collegio può prendere atto dell’attuale stato di avanzamento di una misura solo quando l’amministrazione abbia effettivamente posto in essere le attività necessarie a dare attuazione al disposto normativo di riferimento. La valutazione richiede l’accertamento dell’adozione dei decreti attuativi previsti dalla legge, dell’avvio delle procedure selettive e del rispetto dei cronoprogrammi programmati. L’accertamento positivo non esaurisce l’istruttoria: resta impregiudicato l’eventuale prosieguo del controllo su aspetti ulteriori e sull’effettivo completamento dell’iter di riparto delle risorse. Il controllo concomitante conserva dunque natura dinamica e accompagna la gestione sino alla sua piena realizzazione.

Il Fatto

Il Collegio del controllo concomitante ha sottoposto a istruttoria il Fondo per l’immigrazione, istituito dall’art. 21 del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, e rifinanziato dall’art. 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. La misura è destinata a finanziare interventi connessi all’accoglienza dei migranti, a sostegno dei comuni e in favore dei minori stranieri non accompagnati.

Con la deliberazione n. 12/2024/CCC il Collegio aveva accertato criticità gestionali non gravi e impartito raccomandazioni al Ministero dell’Interno. Con la successiva deliberazione n. 17/2024/CCC aveva preso atto dell’avvio di un percorso autocorrettivo. La questione torna ora davanti al Collegio per verificare l’attualità dello stato di avanzamento della misura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 21, comma 1, del D.L. n. 145/2023 prevede un duplice adempimento: la definizione dei criteri e delle modalità di riparto con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il MEF e previa intesa in Conferenza Stato-città, e il successivo riparto con decreto adottato “sentito” il MEF. L’art. 1, comma 361, della legge n. 213/2023 ha rifinanziato il Fondo per il triennio 2024-2026, riproducendo lo stesso schema procedurale ma svincolandolo dal termine di trenta giorni.

Il Collegio dà atto che il Ministero ha emanato il decreto del 26 aprile 2024, su cui il MEF ha reso il concerto, individuando le finalità e le percentuali di destinazione delle risorse. Quanto alla quota ex art. 21, comma 1 bis, la procedura di certificazione telematica delle spese, aperta il 17 giugno 2024, si è chiusa il 17 luglio 2024 nel rispetto dei tempi programmati, con individuazione di sette Comuni beneficiari.

Per il versante delle risorse della legge n. 213/2023, il decreto di individuazione delle modalità di riparto è stato registrato il 12 giugno 2024 e il successivo decreto di riparto del 6 agosto 2024, adottato sentito il MEF, è stato registrato il 10 agosto 2024. Il Collegio rileva che il Ministero ha chiesto al MEF l’istituzione di un apposito capitolo di spesa per procedere all’assegnazione della quota.

Su queste basi il Collegio ritiene di poter prendere atto che l’amministrazione abbia sostanzialmente posto in essere le attività necessarie a dare attuazione al disposto normativo, documentando un significativo avanzamento nella gestione della misura. Resta impregiudicato l’eventuale prosieguo dell’istruttoria su aspetti ulteriori e, in ogni caso, sull’effettivo completamento dell’iter di riparto delle risorse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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