Incarichi extraistituzionali non autorizzati e responsabilità erariale del pubblico dipendente (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 246 del 16.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico che percepisce compensi per incarichi extraistituzionali svolti senza la prescritta autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza risponde per danno erariale per la sola omissione del riversamento delle somme in favore dell’ente, ai sensi dell’art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001. L’illecito erariale non è però configurabile quando l’amministrazione, informata dell’incarico, abbia rilasciato un titolo autorizzatorio o una valutazione di non incompatibilità, ingenerando nel dipendente il ragionevole convincimento della liceità dell’attività. In tal caso difettano l’antigiuridicità della condotta e l’occultamento doloso, con conseguente esclusione della responsabilità. Residua la colpa grave quando il dipendente, consapevole della necessità del titolo abilitativo per pregresse condotte conformi, ometta di richiederlo per una delle attività svolte.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio un appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, dipendente del Ministero della Giustizia, per sentirlo condannare al risarcimento del danno erariale quantificato in euro 61.174,00, oltre interessi. La pretesa scaturiva da una segnalazione della Guardia di Finanza del 13.5.2020, dalla quale era emerso che il dipendente aveva percepito compensi per attività autonome estranee al proprio ufficio, espletate in difetto della prescritta autorizzazione.
Secondo la prospettazione attorea, il convenuto aveva svolto, tra il 2011 e il 2012, attività di assistenza alla raccolta e presentazione di dichiarazioni fiscali presso un centro di assistenza fiscale e, dal 2014 al 2022, funzioni di amministratore di condominio in diversi complessi immobiliari. Il danno era imputato a titolo di dolo e, in subordine, di colpa grave. Il convenuto eccepiva la prescrizione e, nel merito, deduceva l’avvenuta comunicazione all’amministrazione e il conseguimento di autorizzazioni, il carattere non pregiudizievole delle attività e il difetto dell’elemento soggettivo.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione di prescrizione relativa all’attività di raccolta dei modelli 730 per conto di un sindacato. L’attività, svolta negli anni 2011 e 2012 nell’interesse dei colleghi e della stessa amministrazione, non poteva non essere nota all’amministrazione sin da tali date. Il dies a quo va pertanto individuato nel 2011, con maturazione del termine quinquennale già nel 2016: la domanda è inammissibile in parte qua.
Nel merito, la Corte richiama l’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, che esclude la possibilità per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi non compresi nei doveri d’ufficio se non espressamente previsti o autorizzati. Tra i criteri di autorizzazione rileva quello dell’occasionalità dell’attività, che deve essere non ripetitiva e priva dei caratteri della professionalità e della continuità. La legge n. 190/2012 ha introdotto il comma 7-bis, che radica la giurisdizione contabile in caso di omissione del versamento del compenso.
Con riguardo all’attività di amministratore di condominio, la Corte osserva che il convenuto comunicò tempestivamente la nomina al direttore dell’istituto, conseguendo in pari data un “visto” in funzione di autorizzazione, e che il provveditore, in risposta a una richiesta della direzione, escluse alcun contrasto tra l’appartenenza al Corpo e l’esercizio di amministratore di condominio. Da tali atti emerge che l’amministrazione era consapevole dell’attività sin dal 2014 e che il dipendente agì in buona fede, nella convinzione di esercitare un’attività legittima.
Quanto al secondo condominio, gestito a titolo gratuito con criterio di familiarità, la Corte rileva che alcun compenso fu percepito, sicché nulla avrebbe potuto essere riversato; la carenza di autorizzazione, se ritenuta necessaria, risulta comunque sanata dall’assenso del commissario. Per tali incarichi il convenuto non occultò nulla all’amministrazione, comunicando puntualmente le attività ai fini autorizzatori e fiscali. Difetta pertanto l’occultamento doloso, che, per consolidata giurisprudenza, richiede una condotta ingannatrice diretta a nascondere l’esistenza del danno.
La Corte conferma l’assunto con l’esito del procedimento disciplinare, nel quale il funzionario istruttore escluse l’integrazione dell’infrazione contestata, valorizzando l’ottimo stato di servizio e la volontà del dipendente di adempiere alla diffida, resa impossibile dall’emergenza COVID. La domanda relativa ai condomini “Parco SIM” e “S. Nicola” è dunque rigettata perché infondata.
Appare invece fondato il capo relativo al condominio “Eros”, per il quale non sussiste alcuna specifica autorizzazione. La condotta, posta in violazione dell’art. 53 TUPI, integra l’elemento oggettivo dell’illecito erariale. Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ravvisa la colpa grave: il dipendente, che si era attivato per conseguire le autorizzazioni relative agli altri incarichi, ha tralasciato di farlo per tale attività, e la consapevolezza della necessità del titolo abilitativo, desumibile dalla pregressa condotta conforme, sostanzia la grave negligenza. Le somme percepite, pari a complessivi euro 1.400,00, avrebbero dovuto essere riversate all’ente: il pregiudizio è correttamente valutato nell’importo lordo dei compensi.
Il convenuto è pertanto condannato al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, di euro 1.400,00, oltre rivalutazione dalla domanda e interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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